

INTESA PRELIMINARE AL CCNL 1998-2001 UNIVERSITA’
Il giorno 23 febbraio 2000 alle ore 5.45 presso la sede
dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
Amministrazioni nella persona del Prof. Mario Ricciardi
____________________________________
e
le seguenti organizzazioni sindacali:
CGIL\SNUR --------------------------------------------
CISL UNIV. --------------------------------------------
UIL\PA --------------------------------------------
FED.CONFSAL\SNALS\UNIVERS.
--------------------------------------------
CISAPUNI -------------------------------------------
C.S.A. --------------------------------------------
premesso che:
- a seguito delle trattative fin qui intercorse, le parti
hanno realizzato un'intesa sui punti qualificanti del rinnovo contrattuale;
- la CRUI ha assicurato la disponibilità degli Atenei ad
integrare le risorse destinate al trattamento accessorio a carico dei propri
bilanci;
- occorre definire compiutamente un accordo anche su altre
materie non secondarie e, comunque, la stesura delle norme contrattuali
richiede massima attenzione sia per recepire in maniera congrua lo spirito e
la lettera delle intese raggiunte sia perché questo contratto chiude, per il
comparto, la fase transitoria dì cui all'art. 72 d.lgs. n. 29\1993;
Tutto ciò premesso:
- con il presente documento le parti concordano sui
seguenti punti che costituiscono risultati acquisiti per la prosecuzione e la
sollecita conclusione della trattativa con l’intesa di riprendere
immediatamente le trattative sui punti ancora non compiutamente definiti e per
la stesura del testo contrattuale. Le parti concordano, altresì, che questa
trattativa andrà conclusa con la massima sollecitudine e si impegnano ad
incontrarsi con frequenza tale da consentire tale risultato;
- le organizzazioni sindacali dichiarano di subordinare la
loro sottoscrizione definitiva del contratto e, dunque, l’impegnatività
dello stesso e della intesa preliminare alla consultazione del lavoratori
interessati;
- l’A.RA.N. dichiara di subordinare la sottoscrizione
definitiva del C.C.N.L. e dunque l’impegnatività dello stesso e
dell’intesa preliminare all’approvazione da parte del Governo di un
ulteriore atto di indirizzo da parte del Comitato di settore;
- nei termini e ai fini esposti in premessa, le parti
dichiarano di concordare sui seguenti punti:
1. Verrà introdotto un nuovo ordinamento professionale così
strutturato:
- saranno previste quattro categorie, di cui una riservata
alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D ed Elevate
professionalità;
- alle categorie corrispondono insiemi affini di
competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una
gamma di attività lavorative descritte secondo il diverso grado di autonomia
e responsabilità, attraverso apposite declaratorie riportate nella tabella A,
articolate in aree professionali;
- per l’accesso esterno alle categorie sono richiesti i
titoli di studio descritti nella medesima tabella, integrabili dai regolamenti
di Ateneo con eventuali specifici titoli aggiuntivi;
- all’interno di ciascuna categoria tutte le mansioni
sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti, fatte salve quelle per
il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e
previa, quando occorra, specifica formazione professionale;
- la corrispondenza tra le nuove categorie e le qualifiche
del precedente ordinamento è quella dell'allegata tabella B;
- ciascuna categoria avrà una pluralità di posizioni
economiche secondo la allegata tabella C;
- l’accesso a ciascuna categoria avverrà nella posizione
economica iniziale fatte salve le norme per il personale in servizio; le parti
si riservano di determinare eventuali eccezioni a questa regola per
particolari professionalità appartenenti alla categoria B che richiedono
ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività
lavorativa;
- i neoassunti nella categoria B permarranno nella prima
posizione economica per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella
posizione economica successiva previa adeguata formazione;
- la progressione economica nell’ambito della categoria
avverrà attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza biennale cui
partecipano i dipendenti che abbiano maturato tre anni di servizio nella
posizione economica immediatamente inferiore, sulla base di sistemi di
valutazione definiti dagli Atenei con modalità tali da garantire la maggiore
trasparenza ed equità, anche attraverso la previsione, a richiesta del
dipendente, di un eventuale secondo grado di valutazione, nonché la
partecipazione del valutato al procedimento, basandosi su indicatori, i cui
contenuti saranno specificati nel CCNL e che qui si indicano nelle linee
generali, che faranno riferimento a: a) formazione certificata, b)
arricchimento professionale derivante dall’attività lavorativa, c) qualità
delle prestazioni individuali, d) servizio prestato senza essere incorsi in
sanzioni disciplinari, e) eventuali titoli professionali e culturali. La
valutazione terrà conto di tali indicatori in un mix che darà maggiore peso
agli elementi attinenti alla qualità della prestazione nelle categorie più
alte e dall’arricchimento professionale nelle categorie più basse. La
contrattazione di secondo livello potrà modificare tali criteri entro termini
prestabiliti. In caso di mancato accordo si applicherà la normativa del CCNL;
la prima tornata dovrà essere conclusa entro il 31/12/2001 e sarà effettuata
con procedure di valutazione rapidamente espletabili che tengano conto degli
indicatori di cui alle lettere b), c), d) ed e);
- gli oneri saranno posti a carico di un fondo
appositamente dedicato cui sarà destinato un importo pari allo 0,3% del monte
salari 1997; lo stesso fondo sarà altresì alimentato dal differenziale tra
le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della categoria di
coloro che cessano definitivamente dal servizio
- a regime i Regolamenti di Ateneo nell’ambito delle
dotazioni organiche prevederanno modalità di espletamento di procedure
concorsuali per l'accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in
servizio della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso
del titolo di studio previsto per l'accesso esterno, qualora il dipendente
abbia un’anzianitá di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o
nelle ex-qualifiche ivi confluite, salvaguardando comunque un adeguato accesso
dall’esterno; il dipendente che accede alla categoria immediatamente
superiore è collocato nella posizione economica corrispondente o
immediatamente inferiore, fatto salvo il maggior trattamento in godimento;
- i Regolamenti di cui al punto precedente dovranno
adottare criteri di valutazione delle competenze professionali acquisite,
attestate da formazione certificata e dall’esperienza professionale
risultante dal curriculum, nonché verificate da apposite prove di esame. I
criteri generali di valutazione saranno oggetto di concertazione;
- per la categoria Elevate Professionalità sarà prevista
una voce retributiva accessoria di posizione, determinata nell’importo
massimo e minimo e una voce retributiva accessoria di risultato; tali voci
accessorie riassorbono tutte le precedenti competenze accessorie, compresi i
compensi per il lavoro straordinario e ad eccezione dell’indennità di
Ateneo. L’importo minimo di posizione viene attribuito a tutti. Gli importi
superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza
dell’affidamento di particolari responsabilità gestionali ovvero di
funzioni professionali, richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o,
comunque, alta qualificazione o specializzazione; tali incarichi saranno
attribuiti dal direttore amministrativo o da altro organo individuato dal
regolamento di Ateneo, a tempo determinato, per un periodo non superiore a 5
anni, mediante atto scritto e motivato, e saranno rinnovabili; gli incarichi
saranno revocabili con atto scritto e motivato per mutamento organizzativo o
in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi; la revoca o la
cessazione dagli incarichi comporta la cessazione della connessa retribuzione
accessoria, fermo restando il diritto dei dipendenti di essere adibiti a
mansioni congrue con il profilo di appartenenza. Ai fini della corresponsione
di tale voce accessoria è costituto in ciascun Ateneo un fondo appositamente
dedicato in cui potranno confluire risorse aggiuntive entro il limite dello
0,45% del monte salari 1997, oltre a quelle riassorbite;
- saranno previste, per la suddetta categoria alcune norme
specifiche attinenti alla svolgimento delle proprie funzioni;
- sarà confermato l’art. 47 del CCNL 21/5/96 per i
lavoratori delle altre categorie. In tale ambito saranno previste, in
particolare, indennità per la categoria D in relazione a specifici incarichi
di responsabilità conferiti, entro il minimo e massimo definiti dal CCNL;
alla corresponsione di tali indennità potranno essere destinate risorse
aggiuntive nei limiti dello 0,2% del monte salari 1997.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articolerà
nelle seguenti forme relazionali: informazione, consultazione, concertazione,
contrattazione integrativa, interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
In una fase di forte innovazione e di trasformazione
organizzativa come l’attuale, il sistema di relazioni sindacali deve
contemperare la massima trasparenza nell’azione delle parti con l’esigenza
delle amministrazioni di assumere le decisioni in tempi certi. Le relazioni
sindacali avranno come base un sistema di informazioni periodiche sulle
principali scelte strategiche delle amministrazioni aventi ripercussioni sulle
condizioni di lavoro; per alcune delle materie oggetto di informazione potrà
essere previsto che, su richiesta delle parti, il confronto possa proseguire
in sede di consultazione o concertazione.
Per assicurare maggiore fluidità e certezza ai rapporti
contrattuali, le parti ritengono che la contrattazione nazionale di categoria
debba regolare in maniera analitica i seguenti istituti contrattuali,
rinviando alla contrattazione integrativa la possibilità di modificare in un
tempo predefinito, nell’inizio e nella conclusione della trattativa, dal
CCNL, le norme nazionali, fatta salva l’applicazione delle norme nazionali
stesse in caso di mancato accordo:
a) criteri generali per la distribuzione e
l’articolazione dell’orario di lavoro;
b) eventuali ulteriori criteri per la valutazione delle
prestazioni dei dipendenti, ai fini della progressione retributiva interna
alla categoria, in sostituzione e/o ad integrazione di quanto previsto dal
CCNL.
Altre materie di contrattazione integrativa saranno le
seguenti:
a) i criteri generali relativi alle forme di
incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di
innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento
della qualità del servizio;
b) le linee di indirizzo e la programmazione generale per
i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione,
riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la
professionalità ai processi di innovazione;
c) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il
miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla
prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili,
nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
d) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed
alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli
assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
e) modalità e verifiche per l’attuazione della
riduzione dell’orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle
disposizioni contenute nel CCNL;
f) i criteri generali per la corresponsione dei compensi,
con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero all’utilizzo di
tipologie di orario comportanti turni o lavoro notturno ovvero comportanti
esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite
disposizioni di legge, secondo quanto previsto per ciascuna situazione negli
articoli di riferimento del CCNL;
g) i criteri generali per la determinazione delle priorità
nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa;
h) i criteri generali per la istituzione e gestione delle
attività socio - assistenziali per il personale;
i) forme di copertura assicurativa del personale e
dell’uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
j) iniziative per l’attuazione delle disposizioni
vigenti in materia di pari opportunità;
k) criteri generali in materia di indennità di
posizione, secondo quanto previsto dall’art. 47 del CCNL 21\5\1996.
3. In coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di
carattere finanziario in materia di formazione previsti dall'accordo sul lavoro
pubblico del marzo 1997 che andrà esplicitamente richiamato, le amministrazioni
svolgeranno attività formative allo scopo di promuovere e valorizzare la
preparazione e l’aggiornamento e la crescita professionale del personale anche
preordinate ad offrire opportunità di sviluppo professionale e retributivo che
debbono essere finalizzate all’acquisizione ed all’approfondimento dei
contenuti di professionalità oggetto delle prove di selezione e debbono
prevedere adeguate forme di verifica finale; le linee di indirizzo per la
programmazione dell'attività formativa e di aggiornamento professionale saranno
oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando che dovrà essere offerta
a tutto il personale l’opportunità di partecipare alle iniziative di
formazione e aggiornamento.
4. Le parti concordano sull’opportunità che il CCNL
preveda la disciplina dei rapporti di lavoro flessibile, in coerenza con quanto
previsto dall’art. 36 del d.lgs. 29\93, dalle norme di legge e dagli eventuali
accordi intercompartimentali, con più specifico riferimento a contratti a tempo
determinato, telelavoro, lavoro interinale. In tale ambito le parti
provvederanno a normare modalità e finalizzazione dei diversi strumenti di
flessibilità, allo scopo di renderli aderenti ai loro fini istitutivi, nel
quadro di relazioni sindacali che sarà consensualmente deciso.
In particolare nell’ambito della riformulazione dell’art.
19 del CCNL 21\5\96 , anche ai fini della armonizzazione delle sue previsioni
con il nuovo ordinamento professionale, il contratto nazionale prevederà:
- la possibilità di effettuare assunzioni a tempo
determinato per il personale appartenente alle categorie C, D ed Elevate
Professionalità per una durata non superiore a 5 anni e in percentuali,
rispetto al personale a tempo indeterminato, definite nel contratto
nazionale, per lo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di
ricerca, per l’attuazione di infrastrutture tecniche complesse, per la
realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti;
- la proroga dei rapporti a tempo determinato in essere
in base a quanto previsto dal comma 9 bis fino all’espletamento delle
procedure per l’inquadramento a tempo indeterminato del personale
interessato; tali procedure dovranno essere concluse entro dodici mesi dalla
data di stipula del contratto nazionale, termine massimo per detta proroga.
Resta comunque fermo l’obiettivo della maggiore possibile
razionalizzazione dell’uso degli istituti di flessibilità del lavoro con
riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalità di applicazione di ciascun
istituto.
5. Le parti concordano che, qualora il dipendente ne faccia
richiesta, le ore di lavoro straordinario possano essere accantonate in un conto
ore individuale per essere fruite sotto forma di riposi compensativi entro 12
mesi dalla data di maturazione, tenuto conto delle esigenze organizzative.
Qualora a causa di improrogabili esigenze organizzative detti riposi non possano
essere fruiti entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno
retribuite.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie
parzialmente e\o totalmente invalidanti saranno
esclusi dal computo dei periodo di comporto, oltre ai giorni dì ricovero
ospedaliero e in day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie
certificate; tali giorni saranno, dunque, retribuiti per intero .
6. Saranno previsti aumenti sullo stipendio in
misura corrispondente ai tassi di inflazione programmata per i due anni del
biennio applicati sulla somma di stipendio ed indennità integrativa speciale in
godimento per ciascun ex livello retributivo. Gli aumenti e le rispettive
decorrenze sono indicate nella allegata tabella D.
7. Una quota della retribuzione accessoria già
nella disponibilità dei singoli Atenei, pari al 2.90 % dei monte salari 1997,
sarà consolidata mediante la previsione di un aumento dell’attuale indennità
di Ateneo per le categorie B, C, D e ESTP e contestuale riduzione di pari
importo delle risorse di cui all’art. 42 del CCNL 21/5/96 . I nuovi importi
delle indennità di Ateneo decorreranno dal 31.12.1999 e sono indicati nella
allegata tabella E.
8. Gli Atenei, al fine di promuovere la
produttività collettiva e individuale ed il miglioramento dei servizi offerti,
possono destinare ulteriori risorse aggiuntive, ad incremento delle risorse di
cui all’art. 42 del CCNL 21/5/96 con riferimento all’anno 1999, nei limiti
dello 1.35% della massa salariale 1997. A valere sulle risorse di cui al citato
art. 42 sono separatamente quantificati per ciascun Ateneo gli importi destinati
alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario nella misura destinata
a tale fine nell’anno 1999.
9. Per garantire la copertura degli oneri
conseguenti alle operazioni di primo inquadramento di particolari categorie di
personale identificate dal CCNL sono dedicate risorse finanziarie di importo
pari allo 0,4% del monte salari 1997. Tali operazioni di primo inquadramento
prevederanno riclassificazioni e procedure selettive attuabili tempestivamente,
con particolare riferimento alle figure collocate nelle qualifiche di confine
tra il vecchio ed il nuovo ordinamento. Gli Atenei che nel periodo tra
l’1.1.1998 e la data di entrata in vigore del CCNL abbiano attivato procedure
selettive per realizzare le medesime finalità di cui al presente punto riducono
lo 0,4% in misura corrispondente all’onere dei passaggi realizzati che si
traducono in passaggi di categoria secondo il nuovo ordinamento. In tale caso la
stessa riduzione è portata in aumento del fondo per la progressione economica
orizzontale. Le predette operazioni di primo inquadramento dovranno concludersi
entro il 31/12/2001.
10. In attesa dell’espletamento della
procedure di cui all’art. 45, comma 3, del d.lgs. 29, tenuto conto del
disposto di cui all’art. 8, comma 5 del d. lgs 517\99 che prevede
l’emanazione di appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o
utilizzazione del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi
definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell’ art. 53
del CCNL 21/5/96, continua ad applicarsi il contratto del comparto università.
11. Ai fini di assicurare l’omogeneità dei
trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle
professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del contratto
nazionale una tabella nazionale delle corrispondenze tra i profili professionali
previsti dal contratto nazionale Università e quelli previsti dal CCNL del
comparto Sanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da
eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in sede di
CCNL.
Dalla data di definizione della tabella di cui
al punto precedente, al personale sopra individuato verrà corrisposta
l’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del DPR 761/79, calcolata
con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta
tabella.
Fino alla definizione della tabella, al
predetto personale in servizio alla data di stipula del contratto nazionale
continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all’art. 31 del DP.R.
761\79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle
corrispondenze in essere con le figure del personale del Servizio Sanitario
Nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dal CCNL nel tempo
vigente per il comparto Sanità.
12. Le Università, nell’ambito della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, attiveranno apposite
procedure da concludere entro un anno dalla stipula del contratto nazionale per
l’inquadramento, in apposito profilo della categoria ESTP, del personale
laureato medico ed odontoiatra in servizio alla data di firma della presente
preintesa e in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 9, bis del
CCNL 21\5\1996.
Uno specifico accordo prevederà apposita
disciplina per il personale di cui all’art.6 , comma 5, del d.lgs. 502\1992,
ferme restando le funzioni attualmente svolte previste dalle stesse
disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a valere sulle risorse
destinate alla produttività collettiva ed individuale e al miglioramento dei
servizi, come determinate anche a seguito degli incrementi delle stesse previsti
dal CCNL.
13. Il CCNL definirà profilo e disciplina di
esperti e collaboratori linguistici.
14. Si provvederà alla definizione di
disciplina e profilo degli assistenti degli ex ISEF.
TABELLA A
Appartengono alle seguenti categorie i
lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da:
CATEGORIA B - Grado di autonomia: svolgimento
di compiti sulla base di precedure prestabilite;
Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure;
CATEGORIA C - Grado di autonomia: svolgimento
di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su
criteri parzialmente prestabiliti;
Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure
gestite;
CATEGORIA D - Grado di autonomia: svolgimento
di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico-gestionale delle
soluzioni adottate;
CATEGORIA PROFESSIONALITA' ELEVATE - Grado di
autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere
organizzativo e/o professionale;
Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei
risultati ottenuti.
Per l'accesso esterno nella nuova griglia di
classificazione sono richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di
Ateneo con eventuali specifici titoli aggiuntivi:
CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d'obbligo più eventuale qualificazione
professionale;
CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
CATEGORIA D - diploma di laurea;
CATEGORIA Elevate Professionalità - laurea più abilitazione professionale
ovvero particolare qualificazione professionae.
TABELLA B
primo inquadramento
|
(i valori annui lordi sono espressi in
migliaia di lire)
|
| |
B
(III - IV - V) |
C
(VI - VII) |
D
(VIII) |
El. Prof
(IX/Irs - IIrs) |
| 1 |
ex I-II-III |
14.900 |
19.200 |
23.000 |
| 2 |
ex IV |
ex VI |
ex VIII |
ex IX/Irs* |
| 3 |
ex V |
16.800 |
22.300 |
28.100 |
| 4 |
15.483 |
ex VII |
24.000 |
ex IIrs |
| 5 |
|
19.300 |
25.539 |
33.000 |
| * nella categoria El. P. sono inquadrati gli
isp. gen. e i dir. div R.e. |
TABELLA C
(i valori sono espressi in migliaia di lire annue e non sono comprensivi dei
miglioramenti stipendiali dell'1.11.98 e del 1.7.99)
| |
B
(III - IV - V) |
C
(VI - VII) |
D
(VIII) |
El. Prof.
(IX/Irs - IIrs) |
| 1 |
11.461 |
14.900 |
19.200 |
23.000 |
| 2 |
13.051 |
15.483 |
20.583 |
25.539* |
| 3 |
14.281 |
16.800 |
22.300 |
28.100 |
| 4 |
15.483 |
18.039 |
24.000 |
30.691 |
| 5 |
|
19.200 |
25.539 |
33.000 |
| * nella categoria El. P. sono inquadrati gli
isp. gen. e i dir. div R.e. |
TABELLA D
UNIVERSITA'
|
QUALIFICA/LIVELLO
|
AUMENTI (mensili in lire)
|
|
|
dal 1.11.98 |
dal 1.7.99 |
| ex II qualif. ruolo speciale |
EL4 |
66.000 |
55.000 |
| ex I qualif. ruolo speciale |
EL2 |
58.000 |
48.000 |
| ex Ispettore Generale r.e. |
EL2 |
62.000 |
52.000 |
| ex Direttore Divisione r.e. |
EL2 |
58.000 |
48.000 |
| ex Nono livello |
EL2 |
58.000 |
48.000 |
| ex Ottavo livello |
D2 |
50.000 |
42.000 |
| ex Settimo livello |
C4 |
46.000 |
38.000 |
| ex Sesto livello |
C2 |
42.000 |
35.000 |
| ex Quinto livello |
B3 |
40.000 |
33.000 |
| ex Quarto livello |
B2 |
38.000 |
32.000 |
| ex Terzo livello |
B1 |
35.000 |
29.000 |
TABELLA E
INDENNITA' DI ATENEO
| ex livello |
categoria |
nuova indennità |
| IIrs |
EL4 |
6145000 |
| Irs |
EL2 |
4839000 |
| IX |
EL2 |
4839000 |
| VIII |
D3 |
4000000 |
| VII |
C4 |
2765000 |
| VI |
C1 |
2765000 |
| V |
B5 |
2000000 |
| IV |
B3 |
2000000 |
| I-II-III |
B1 |
2000000 |
|