Bozza Regolamento Mobilità Interna
Art.
1 Finalità ed ambito di applicazione.
1.
Il presente regolamento disciplina i trasferimenti di personale tecnico-amministrativo
tra le strutture dell'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata
Amministrazione.
2. Il procedimento di mobilità del personale tra le
strutture costituisce esercizio del
potere di organizzazione del lavoro dell'Amministrazione, in un contesto di oggettive
necessità di funzionamento dei servizi e dei processi interni anche
in considerazione del miglior
inserimento del personale nell'organizzazione del lavoro.
3. Il Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, provvede alla
ripartizione del personale tecnico‑amministrativo tra le strutture
dell'Ateneo, sentite le Organizzazioni Sindacali, le Rappresentanze Sindacali
Unitarie ed il Consiglio del Personale.
4. Il procedimento di mobilità deve tener conto:
- delle dotazioni organiche del personale tecnico amministrativo e della
programmazione del fabbisogno di personale;
- della preventiva e motivata valutazione
dell'esigenze di servizio e della funzionalità delle strutture interessate;
- dell'interesse del lavoratore ad una migliore collocazione per favorirne lo
sviluppo professionale;
- dell'esigenze fondate su ragioni di
salute accertate dall'Amministrazione;
- della preventiva audizione degli
interessati;
- della categoria e dell'area professionale di appartenenza del dipendente.
Art. 2 Trasferimenti su domanda.
1. I trasferimenti su domanda sono
disposti sulla base di una selezione effettata a seguito di bando di
mobilità interna emanato con Decreto Rettorale.
2. Il bando, emanato ogni qual volta si verifichi la necessità di assegnare
personale ad una struttura, è reso pubblico mediante affissione all'Albo
dell'Ateneo; dell'emanazione del bando è data comunicazione alle OO.SS. e
alle R.S.U..
3. Gli interessati possono presentare al
Rettore, entro i termini previsti dal bando, motivata domanda di mobilità,
allegando curriculum professionale che consenta una utile valutazione in
merito alla professionalità acquisita ed alle aspirazioni personali; la
domanda di mobilità deve essere
contestualmente inviata per conoscenza al Responsabile della struttura di
appartenenza.
4. Il Rettore, sentito il Dirigente dell'Area delle
Risorse Umane e i Responsabili delle strutture interessate, dispone
l'accoglimento o meno delle domande in base ai seguenti criteri e punteggi
- competenze professionali del
dipendente in rapporto alle necessità della struttura di destinazione 40%;
- esigenze ed obiettivi di funzionalità delle strutture di provenienza e di
destinazione 30%;
- motivazioni
rilevanti espresse dall'interessato tra cui i motivi di salute, di famiglia e
di relazione con i colleghi 30 %;
5 I provvedimenti di mobilità
sono notificati ai dipendenti ed ai responsabili di strutture interessate.
6. Le domande non accolte saranno
considerate decadute e non potranno essere considerate valide per successive
procedure di mobilità; i documenti allegati saranno restituiti.
7. Non può essere presentata domanda di
trasferimento prima di due anni dal provvedimento di assunzione ovvero
dall'ultimo provvedimento di assegnazione ad una struttura.
Art. 3
Trasferimenti di ufficio
1. I trasferimenti di ufficio sono disposti dal Direttore
Amministrativo nei seguenti casi:
- sopravvenuta inidoneità alle mansioni
cui il dipendente è adibito certificata dal medico competente;
- urgenti ed inderogabili esigenze di servizio presso la struttura di
destinazione;
- esubero di personale presso la struttura di appartenenza in base a
riorganizzazione della struttura stessa;
- situazione di incompatibilità nell'ambiente di lavoro tali da ostacolare un
regolare funzionamento dell'attività istituzionale;
- assegnazione di personale su posti in
cui è prevalente lo svolgimento di funzioni implicanti un elevato livello di
riservatezza;
- regime di impegno scelto dal dipendente in relazione alla tipologia delle
mansioni espletate.
2. Avverso i provvedimenti di
trasferimento di ufficio gli interessati, entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione, possono presentare ricorso al Rettore.
3. Agli interessati, e per conoscenza
alle R.S.U., ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento di attuazione
vigente presso l'Amministrazione, è data comunicazione dell'inizio del
procedimento amministrativo che condurrà all'adozione del provvedimento di
trasferimento
Art. 4 Trasferimenti temporanei.
1. L'Amministrazione, per urgenti ed eccezionali esigenze
di servizio può disporre trasferimenti temporanei di personale tecnico-amministrativo
da una struttura ad altra struttura dell'Ateneo.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo deve essere motivato e contenere
i termini iniziali e finali del trasferimento. La durata del trasferimento non
può essere superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici.
Art. 5 Passaggio di consegne.
1. Il dipendente che lascia un posto di lavoro dovrà definire l'elenco
delle attività in corso di espletamento e darne comunicazione al subentrante ed
al Responsabile della struttura.
Art. 6 Norme transitorie.
1. Entro sei mesi dall'emanazione del presente Regolamento,
l'Amministrazione procederà alla revisione delle precedenti assegnazioni
temporanee e saranno valutate le domande giacenti.