Bozza Regolamento Mobilità Interna

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina i trasferimenti di personale tecnico-amministrativo tra le strutture dell'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Amministrazione.
2. Il procedimento di mobilità del personale tra le strutture costituisce esercizio del potere di organizzazione del lavoro dell'Amministrazione, in un contesto di oggettive necessità di funzionamento dei servizi e dei processi interni anche in considerazione del miglior inserimento del personale nell'organizzazione del lavoro.
3. Il Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, provvede alla ripartizione del personale tecnico‑amministrativo tra le strutture dell'Ateneo, sentite le Organizzazioni Sindacali, le Rappresentanze Sindacali Unitarie ed il Consiglio del Personale.
4. Il procedimento di mobilità deve tener conto:
- delle dotazioni organiche del personale tecnico amministrativo e della programmazione del fabbisogno di personale;
- della preventiva e motivata valutazione dell'esigenze di servizio e della funzionalità delle strutture interessate;
- dell'interesse del lavoratore ad una migliore collocazione per favorirne lo sviluppo professionale;
- dell'esigenze fondate su ragioni di salute accertate dall'Amministrazione;
- della preventiva audizione degli interessati;
- della categoria e dell'area professionale di appartenenza del dipendente.

Art. 2 Trasferimenti su domanda.

1. I trasferimenti su domanda sono disposti sulla base di una selezione effettata a seguito di bando di mobilità interna emanato con Decreto Rettorale.
2. Il bando, emanato ogni qual volta si verifichi la necessità di assegnare personale ad una struttura, è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Ateneo; dell'emanazione del bando è data comunicazione alle OO.SS. e alle R.S.U..
3. Gli interessati possono presentare al Rettore, entro i termini previsti dal bando, motivata domanda di mobilità, allegando curriculum professionale che consenta una utile valutazione in merito alla professionalità acquisita ed alle aspirazioni personali; la domanda di mobilità  deve essere contestualmente inviata per conoscenza al Responsabile della struttura di appartenenza.
4. Il Rettore, sentito il Dirigente dell'Area delle Risorse Umane e i Responsabili delle strutture interessate, dispone l'accoglimento o meno delle domande in base ai seguenti criteri e punteggi
- competenze professionali del dipendente in rapporto alle necessità della struttura di destinazione 40%;
- esigenze ed obiettivi di funzionalità delle strutture di provenienza e di destinazione 30%;
- motivazioni rilevanti espresse dall'interessato tra cui i motivi di salute, di famiglia e di relazione con i colleghi 30 %;
5  I provvedimenti di mobilità sono notificati ai dipendenti ed ai responsabili di strutture interessate.
6. Le domande non accolte saranno considerate decadute e non potranno essere considerate valide per successive procedure di mobilità; i documenti allegati saranno restituiti.
7. Non può essere presentata domanda di trasferimento prima di due anni dal provvedimento di assunzione ovvero dall'ultimo provvedimento di assegnazione ad una struttura.

Art. 3 Trasferimenti di ufficio

1. I trasferimenti di ufficio sono disposti dal Direttore Amministrativo nei seguenti casi:
- sopravvenuta inidoneità alle mansioni cui il dipendente è adibito certificata dal medico competente;
- urgenti ed inderogabili esigenze di servizio presso la struttura di destinazione;
- esubero di personale presso la struttura di appartenenza in base a riorganizzazione della struttura stessa;
- situazione di incompatibilità nell'ambiente di lavoro tali da ostacolare un regolare funzionamento dell'attività istituzionale;
- assegnazione di personale su posti in cui è prevalente lo svolgimento di funzioni implicanti un elevato livello di riservatezza;
- regime di impegno scelto dal dipendente in relazione alla tipologia delle mansioni espletate.
2. Avverso i provvedimenti di trasferimento di ufficio gli interessati, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, possono presentare ricorso al Rettore.
3. Agli interessati, e per conoscenza alle R.S.U., ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento di attuazione vigente presso l'Amministrazione, è data comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo che condurrà all'adozione del provvedimento di trasferimento

Art. 4 Trasferimenti temporanei.

1. L'Amministrazione, per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio può disporre trasferimenti temporanei di personale tecnico-amministrativo da una struttura ad altra struttura dell'Ateneo.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo deve essere motivato e contenere i termini iniziali e finali del trasferimento. La durata del trasferimento non può essere superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Art. 5 Passaggio di consegne.

1. Il dipendente che lascia un posto di lavoro dovrà definire l'elenco delle attività in corso di espletamento e darne comunicazione al subentrante ed al Responsabile della struttura.

Art. 6 Norme transitorie.

1. Entro sei mesi dall'emanazione del presente Regolamento, l'Amministrazione procederà alla revisione delle precedenti assegnazioni temporanee e saranno valutate le domande giacenti.