Art.
1
|
1. |
L’Università
degli Studi di Parma, di seguito denominata Università o Ateneo, ha
per fini primari la promozione, la elaborazione e la diffusione del
sapere scientifico, la istruzione superiore, la formazione permanente,
mediante il libero esercizio della ricerca, dell’insegnamento, dello
studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti
inviolabili della persona umana. |
|
|
|
|
2.
|
L’Università
informa la propria attività ai principi della Costituzione della
Repubblica Italiana, dei Trattati
dell’Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo. |
|
|
|
|
3. |
L’Università
garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento stabilita dalla
Costituzione e da atti normativi europei ed internazionali. |
|
|
|
|
4. |
L’Università
ha autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria, patrimoniale, gestionale, negoziale, contabile, che
esercita nell’ambito della legislazione vigente. |
|
|
|
|
5. |
L’Università,
per l’espletamento delle sue attività, opera con il concorso di
tutte le sue componenti, secondo le competenze e le funzioni
normativamente stabilite. |
|
|
|
|
6. |
L’Università
adotta nel perseguimento delle sue finalità il metodo della
programmazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica
delle proprie attività istituzionali. |
|
|
|
|
7. |
L’Università
ispira la propria attività ai principi di efficienza, efficacia,
trasparenza, imparzialità e di individuazione delle competenze e
delle responsabilità di tutto il personale. |
|
|
|
|
8. |
L’Università,
per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e
utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti
italiani e stranieri, pubblici e privati. |
Art.
2
Ricerca
scientifica
|
1. |
L’Università,
sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, ne
favorisce lo sviluppo e garantisce, in conformità anche ai principi
richiamati all’art. 1, ai singoli docenti e ricercatori ed alle
strutture scientifiche, autonomia della ricerca. |
|
|
|
|
2. |
L’Università
garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell’attività di
ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati
dalle strutture, delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di
tutti, l’accesso ai fondi destinati alla ricerca, l’utilizzazione
delle strutture e degli strumenti necessari. |
|
|
|
|
3. |
L’Università
favorisce la collaborazione interna, interuniversitaria ed
internazionale e l’interscambio di studiosi di tutte le discipline
con altre istituzioni culturali e scientifiche. L’Università
consente la fruizione da parte di docenti interessati di periodi di
esclusiva attività di ricerca presso
centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali. |
|
|
|
|
4. |
L’Università
verifica la corretta gestione e la produttività delle attività di
ricerca e si adopera per la massima diffusione dei risultati. |
Art.
3
Didattica
|
1. |
L’Università
organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di
insegnamento e nelle forme stabilite dal regolamento didattico di
Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività
necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione
universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed
internazionale. |
|
|
|
|
2. |
Il
personale docente ha il dovere di adempiere ai compiti didattici oltre
a quelli della ricerca e di partecipare agli organi collegiali di
appartenenza. Il singolo docente è libero di scegliere i contenuti e
i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di
coerenza con l’ordinamento degli studi ed in accordo con la
programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici. |
|
|
|
|
3. |
L’Università
favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti. |
|
|
|
|
4. |
L’Università,
può promuovere e organizzare corsi di preparazione all’esame di
Stato per l’abilitazione all’esercizio delle varie professioni e
ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta
della professione. Può infine promuovere ed organizzare attività
culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per
l’aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione
permanente. L’Università a tal fine può stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati interessati. |
|
|
|
|
5. |
L’Università
può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di
studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo
determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di
Ateneo e delle singole strutture. |
|
|
|
|
6. |
L’Università
può istituire ed attivare Facoltà Corsi di laurea, di diplomi
universitari, di specializzazione, di dottorati di ricerca ed altre
iniziative didattiche previste dalla vigente normativa ed istituire
insegnamenti e posti di tecnici di ricerca, utilizzando anche il
supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici e
soggetti privati nazionali ed internazionali. |
|
|
|
|
7. |
Il
regolamento generale di Ateneo e
i regolamenti didattici delle singole strutture definiscono le
modalità del passaggio di docenti da una struttura di appartenenza ad
un’altra. |
Diritto
allo Studio
|
1. |
L’Università di Parma promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione. |
|
|
|
|
2. |
L’Università
assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei
rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi
ordinamenti. |
|
3. |
L’Università
organizza le attività di orientamento e di tutorato degli studenti,
in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo.
Tutte le attività di tutorato sono compito istituzionale dei docenti. |
|
|
|
|
4. |
L’Università
provvede ad iniziative atte ad informare ed assistere gli studenti in
merito all’iscrizione agli studi, all’elaborazione dei piani di
studio, all’iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso
altri Atenei della Unione Europea. |
|
|
|
|
5. |
L’Università,
attraverso gli organi che presiedono alla attività didattica,
promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la
partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito
di valutare l’efficacia e la qualità della didattica. |
|
|
|
|
6. |
L’Università,
nell’ambito delle proprie finalità e risorse disponibili, promuove
le condizioni per facilitare ai laureati e ai diplomati universitari
l’inserimento lavorativo. |
|
|
|
|
7. |
L’Università
può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le
modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico
di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture
didattiche. |
|
|
|
|
8. |
L’Università
promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli
studenti dell’Ateneo anche
attraverso l’istituzione di servizi e strutture collettive, di
intesa con Enti pubblici o privati ed avvalendosi delle associazioni
studentesche. |
|
|
|
|
9. |
L’Università
riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere
forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione
dei fini istituzionali dell’Ateneo, secondo modalità dettate dai
regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche. |
Diritto
e dovere di informazione
|
1. |
L’Università
ispira la propria attività al principio della trasparenza, della
pubblicità e dell’informazione. |
|
|
|
|
2. |
L’Università
provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua
disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l’accesso e la
fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento. |
|
|
|
|
3. |
L’Università
pubblica un Bollettino ufficiale i cui contenuti sono definiti dal
regolamento generale di Ateneo. |
|
|
|
Interventi
per il personale
|
1. |
L’Università
promuove l’aggiornamento, la formazione permanente e la
riqualificazione professionale del personale, anche attraverso
l’organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione, di
perfezionamento. |
|
|
|
|
2. |
L’Università
istituisce a favore del personale
servizi sociali, culturali, ricreativi, sportivi, per il tempo
libero. |
|
|
|
|
3. |
L’Università
tutela i propri dipendenti con coperture assicurative in riferimento a
specifiche responsabilità individuate nel Regolamento per
l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità. |
ORGANI
DI ATENEO
Sono
organi di governo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di
Amministrazione, la Commissione Congiunta Senato Accademico -Consiglio di
Amministrazione.
Art.
8
Rettore
|
1. |
Il
Rettore rappresenta l’Università ad ogni effetto di legge e
sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa,
di coordinamento e di attuazione relative ai fini istituzionali
dell’Ateneo. Il Rettore, in particolare: |
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.1. |
Emana
direttive finalizzate ad assicurare il buon andamento di tutte le
strutture, la corretta applicazione delle norme e l’adozione di
criteri organizzativi per l’individuazione dei livelli e degli
ambiti di responsabilità; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.2. |
Garantisce
il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà
didattica e di ricerca, dei diritti del personale e degli studenti; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.3. |
Convoca
e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione,
coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle
rispettive deliberazioni; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.4. |
Garantisce
l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.5. |
Conclude
gli accordi in materia didattica, scientifica, culturale,
amministrativa, finanziaria, contabile ed ogni altro contratto o
convenzione di sua competenza; |
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
1.6. |
Emana
lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo, compresi
quelli interni di ciascuna struttura; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.7. |
Elabora
e propone al Senato Accademico le
linee di riferimento per il
piano pluriennale di sviluppo dell’Ateneo; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.8. |
Elabora
e propone al Senato Accademico per l’approvazione il programma
annuale di attività dell’Ateneo in attuazione del piano
pluriennale; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.9. |
Predispone
il bilancio preventivo da sottoporre al parere del Senato Accademico e
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.10. |
Presenta
all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato
dell'Ateneo; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.11. |
Adotta
decreti, in casi di necessità ed urgenza, per assumere provvedimenti
di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di
Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di
norma, nella prima seduta successiva; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.12. |
Nomina
con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione il Direttore
Amministrativo e ne dispone la revoca, sentito il Consiglio di
Amministrazione ; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
1.13. |
Esercita
tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto,
dagli atti normativi dell’Ateneo, dalle leggi. |
|
||
|
|
|
|
|||
|
2. |
Il
Rettore viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, che
abbiano optato o optino per il tempo pieno ed è proclamato eletto con
decreto del Ministro, dura in carica quattro anni e non può essere
rieletto consecutivamente per più di una volta. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
3. |
Tra
il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per
le elezioni del Rettore sono presentate le candidature che debbono
essere sottoscritte da almeno 10 membri del corpo elettorale. Ciascun
candidato deve rendere pubbliche le linee programmatiche che intende
perseguire nel governo dell’Università. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
4. |
L’ufficio
di Rettore è incompatibile con quello di Preside di Facoltà e di
Direttore di Dipartimento. |
|
|||
|
5 |
L'elettorato
attivo per la elezione del Rettore spetta: |
|
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|
|
|
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|
||
|
|
5.1. |
ai
professori di ruolo e fuori ruolo; |
|
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|
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|
|
|
||
|
|
5.2. |
ai
ricercatori; |
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
5.3. |
ad
una rappresentanza del
personale tecnico
amministrativo pari al 5% della consistenza numerica della componente; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
5.4. |
ai
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, nel Senato
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione. |
|
||
|
|
|
|
|||
|
6. |
Il
Rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto, nelle due successive votazioni a maggioranza
assoluta dei votanti. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
7. |
In
caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio
tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il
maggiore numero di voti. In caso di parità risulta eletto il
candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima
fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore
anzianità anagrafica. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
8. |
Il
Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore, scelto tra i
professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino
per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso
di impedimento o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata
dall’ufficio, fino all’entrata in carica del nuovo eletto. In caso
di impedimento permanente o di cessazione anticipata del Rettore, il
decano dei professori di ruolo dell’Università entro 30 giorni
indice nuove elezioni. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
9. |
Nell’esercizio
delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di Delegati nominati tra
i docenti dell’Ateneo, con proprio decreto, nel quale sono precisati
i compiti e settori di competenza. I
Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato
relativamente ai compiti loro attribuiti. |
|
|||
Art.
9
Senato
Accademico
|
|
1. |
Il
Senato Accademico è l’organo collegiale di governo in materia di
programmazione dello sviluppo dell’Ateneo e di coordinamento della
didattica e della ricerca. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Il
Senato Accademico: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
elabora
ed approva la programmazione ed i provvedimenti di coordinamento delle
attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni delle
singole strutture; |
|
|
|
2.2. |
elabora
e approva il piano pluriennale di sviluppo, sulla base delle linee di
riferimento proposte dal Rettore, delle proposte formulate dalle
Facoltà e dai Dipartimenti, sentito il Consiglio degli Studenti, il
Consiglio di Amministrazione e il Consiglio del Personale
Tecnico-Amministrativo; |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
approva
il regolamento didattico di Ateneo, sulla base delle proposte
formulate dalle Facoltà, dai Dipartimenti, dal Consiglio degli
Studenti ed ogni altro regolamento in materia di ricerca e di
didattica; |
|
|
|
2.4. |
delibera
la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei
Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione per le parti di competenza; |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
delibera
la ripartizione tra le Facoltà dei posti di professore e ricercatore
e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di
Amministrazione; |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
ratifica
le afferenze ai Dipartimenti; |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
formula
proposte al Consiglio di Amministrazione per la ripartizione del
personale tecnico tra le strutture didattiche e di ricerca; |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
approva
i criteri per la distribuzione dei finanziamenti per la ricerca tra le
strutture di ricerca; |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. |
approva
le modifiche allo Statuto, secondo specifiche modalità di cui al
seguente Titolo VIII; |
|
|
|
2.10. |
esprime
parere obbligatorio sulla relazione annuale programmatica del Rettore; |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11. |
approva
il manifesto annuale degli studi per quanto di sua competenza, sentito
il Consiglio degli Studenti; |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12. |
determina
i criteri per la valutazione delle attività didattiche, sentite le
Facoltà e il Consiglio degli Studenti e ne valuta l’efficacia
tenendo conto dei risultati emersi dai rapporti del Nucleo di
Valutazione per la Didattica; |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13. |
determina
i criteri per la valutazione delle attività scientifiche delle
strutture, sentiti i Dipartimenti. |
|
|
3. |
Il
Senato Accademico esprime parere obbligatorio al Consiglio di
Amministrazione: |
||
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
sul
bilancio di previsione; |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
su
tasse, contributi, esoneri e borse di studio per gli studenti; |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
sul
piano edilizio dell’Ateneo; |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
sulla
costituzione del Nucleo di Valutazione; |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
su
ogni questione attinente la didattica e la ricerca; |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6. |
sui
criteri per la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per
le coperture di posti di ruolo e a tempo determinato; |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Il
Senato Accademico esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo
Statuto, da atti normativi dell’Ateneo, dalle leggi. |
||
|
5. |
Il
Senato Accademico è composto da: |
||
|
|
5.1. |
il
Rettore che lo presiede; |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
il
Pro Rettore, che lo presiede in caso di impedimento o assenza del
Rettore; |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. |
i
Presidi delle Facoltà; |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4. |
sei
Direttori di Dipartimento appartenenti a diverse aggregazioni
scientifiche, eletti da tutti i componenti dei Consigli di
Dipartimento. Si rinvia al regolamento di attuazione la composizione
delle aggregazioni scientifiche; |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5. |
tre
rappresentanti della componente studentesca eletti dagli iscritti
all’Ateneo, rinnovati ogni due anni. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
I
membri delle componenti elettive del Senato Accademico di cui ai punti
5.4 e 5.5 sono nominati con decreto del Rettore. |
||
|
|
|
||
|
7. |
Alle
adunanze del Senato Accademico partecipa il Direttore Amministrativo
il quale ha voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario del
Senato stesso, avvalendosi anche di collaboratori. |
||
|
|
|
||
|
8. |
I
rappresentanti degli studenti non partecipano alle sedute per i punti
all’ordine del giorno che affrontino questioni relative alle persone
dei docenti. |
||
|
|
|
||
|
9. |
I
rappresentanti della componente studentesca non hanno diritto di voto
sulle determinazioni relative ai punti 2.5 e 2.7. |
||
|
|
|
||
|
10. |
La
carica di membro del Senato Accademico, fatta eccezione per il Rettore
e il Pro Rettore, è incompatibile con quella di membro del Consiglio
di Amministrazione. |
||
|
|
|
||
|
11. |
Il
Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni trimestre o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. |
||
|
|
|
||
|
12. |
Le
norme per il funzionamento del Senato Accademico sono contenute nel
Regolamento generale di Ateneo. |
||
Art.
10
Consiglio
di Amministrazione
|
1. |
Il
Consiglio di Amministrazione è l’organo che, in coerenza con le
scelte programmatiche operate dal Senato Accademico, delibera e
sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria,
economico-patrimoniale dell’Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione
attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
2. |
Il
Consiglio di Amministrazione delibera: |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.1. |
il
bilancio di previsione; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.2. |
il
conto consuntivo; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.3. |
il
regolamento per l’amministrazione, la finanza, la contabilità,
l’attività gestionale e negoziale, sentiti il Senato Accademico ed
i Dipartimenti; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.4. |
il
regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo
e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.5. |
il
piano edilizio dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.6. |
i
provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi dovuti dagli
studenti per l’iscrizione ai Corsi di laurea, di Diploma, a Scuole e
altre iniziative di formazione, alla concessione agli stessi di
esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio, alle modalità di
collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentiti il
Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.7. |
l’attuazione
dei criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie e del
personale tecnico e amministrativo, sentite le proposte del Senato
Accademico; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.8. |
la
costituzione del Nucleo di valutazione, sentito il Senato Accademico; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.9. |
le
convenzioni ed i contratti non affidati alla competenza delle singole
strutture didattiche, di ricerca e di servizio; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.10. |
l’importo
e le modalità di assegnazione dei contributi agli organismi
studenteschi per lo svolgimento delle attività autogestite, su
proposta del Consiglio degli Studenti; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.11. |
l’eventuale
attribuzione e il relativo ammontare di indennità per specifiche
responsabilità istituzionali; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.12. |
determina
i criteri per la ripartizione del personale tecnico amministrativo fra
le strutture dell’Ateneo; |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
2.13. |
la
costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti. |
|||
|
|
|
||||
|
3. |
Esprime
i pareri sugli atti del Senato Accademico relativi alla programmazione
ed ai piani di sviluppo dell’Ateneo. |
||||
|
|
|
||||
|
4. |
Esercita
tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto,
dagli altri atti normativi dell’Ateneo, dalle leggi. |
||||
|
|
|
||||
|
5. |
Il
Consiglio di Amministrazione è convocato
dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi
e, in via straordinaria, quando il Rettore lo ritenga necessario o
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, con
arrotondamento per difetto. |
||||
|
|
|
||||
|
6. |
Le
funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono
esercitate dal Direttore Amministrativo, che potrà avvalersi di
collaboratori. |
||||
|
|
|
||||
|
7. |
Le
norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono
contenute nel Regolamento generale di Ateneo. |
||||
|
8. |
Il
Consiglio di Amministrazione è composto da: |
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
8.1. |
il
Rettore, che lo presiede; |
|
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|
8.2. |
il
Pro Rettore che lo presiede in caso di impedimento del Rettore; |
|
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|
|
|
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|
8.3. |
il
Direttore Amministrativo; |
|
||
|
|
8.4
|
quattro
rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; |
|
||
|
|
8.5. |
quattro
rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; |
|
||
|
|
8.6. |
quattro
rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad
esaurimento; |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
8.7. |
tre
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo - area
amministrativa; |
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
8.8. |
tre
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo - area tecnica; |
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
8.9. |
quattro
rappresentanti della componente studentesca eletti dagli iscritti
all’Ateneo; |
|
||
|
|
|
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|
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|
|
8.10. |
il
Sindaco del Comune di Parma o suo delegato permanente; |
|
||
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|
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|
8.11. |
il
Presidente della Provincia o suo delegato permanente; |
|
||
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|
|
8.12. |
il
Direttore Regionale delle Entrate o suo delegato; |
|
||
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|
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|
|||
|
|
8.13. |
un
rappresentante del MURST designato dal Ministro; |
|
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|
|
8.14. |
un
rappresentante della Regione Emilia Romagna designato dal suo
Presidente. |
|
||
|
|
|
|
|||
|
9. |
I
membri di cui ai punti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 sono eletti dalle
rispettive categorie secondo le modalità previste dal regolamento di
Ateneo. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
10. |
Il
Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La
componente studentesca dura in carica due anni. |
|
|||
|
|
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|||
|
11. |
I
componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto
del Rettore. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
12. |
I
membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere rieletti
consecutivamente più di una volta. |
|
|||
Art.
11
E’
costituita, con finalità consultive e di coordinamento, una Commissione
congiunta Consiglio di Amministrazione Senato Accademico.
CAPO
II
ORGANI
CENTRALI DI ATENEO
Art.
12
Sono
Organi centrali di Ateneo: il Consiglio degli Studenti, il Nucleo di
valutazione, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Collegio
dei Revisori dei Conti, il Comitato per le pari opportunità, il Comitato per
lo sport universitario.
Art.
13
Consiglio
degli Studenti
|
1. |
Il Consiglio degli Studenti è l’organo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all’organizzazione dell’Ateneo ed alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Il Consiglio degli Studenti: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
esprime
pareri obbligatori e può avanzare proposte sui regolamenti
dell’Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi degli
studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli
studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio,
sull’organizzazione dei servizi erogati direttamente agli studenti,
sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze
studentesche e può avanzare proposte sulle modificazioni dello
Statuto; |
|
|
2.2. |
propone argomenti inerenti al diritto allo studio da inserire all’ordine del giorno del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; |
|
|
2.3. |
esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell’Ateneo; |
|
|
|
|
|
3. |
Il Consiglio degli Studenti è composto dai tre studenti eletti nel Senato Accademico, dai quattro studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, da uno studente per ogni Consiglio di Facoltà indicato al proprio interno dalla rappresentanza studentesca, dal rappresentante degli studenti eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Diritto allo Studio, dai due studenti eletti nel Comitato per lo Sport Universitario. |
|
|
|
|
|
|
4. |
I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono fissate nel regolamento dello stesso che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. E’ emanato dal Rettore. |
|
|
|
|
|
|
5. |
Il Consiglio degli Studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi che viene trasmesso al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Rettore. |
|
|
|
|
|
|
6. |
Il Consiglio degli Studenti dura in carica 2 anni. |
|
Nucleo
di valutazione
E’
istituito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, composto da un minimo di cinque
ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed
esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, per le
funzioni e gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 1 delle legge 19.10.1999
N. 370 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art
15
Consiglio
del personale tecnico-amministrativo
|
1. |
E’
istituito il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo con
funzioni di carattere propositivo e consultivo. E’ nominato con
Decreto del Rettore e si compone di venti membri eletti secondo le
modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Il
Consiglio, in particolare: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
esprime
pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche
concernenti le attività tecniche ed amministrative; |
|
|
2.2. |
esprime
parere obbligatorio sui regolamenti nelle parti che riguardano il
personale tecnico-amministrativo. |
Art.16
Collegio
dei Revisori dei Conti
|
1. |
Il
Collegio dei Revisori dei Conti, Organo interno dell’Ateneo, è
composto da tre esperti prescelti dal Consiglio di Amministrazione fra
gli iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori dei Conti nell’ambito
di una rosa di nove membri, su proposta del Rettore, e da un
funzionario del MURST. |
|
|
|
|
2. |
Il
Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e
amministrativa secondo le norme del regolamento generale di Ateneo. |
|
|
|
|
3. |
Il
Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni. |
Art.17
E’
istituito un Comitato per dare concreta attuazione ai principi di parità di
trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori. La
composizione e le modalità di funzionamento del comitato sono definite da
apposito regolamento, tenuto conto della legislazione vigente.
Art.
18
Comitato
per lo sport universitario
|
1. |
Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonché ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente. |
|
|
|
2. |
Il
Comitato per lo sport è composto da: |
|
|
|
|
2.1. |
il
Rettore o suo delegato con funzioni di Presidente; |
|
|
|
2.2. |
due
membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente
riconosciuti; |
|
|
|
2.3. |
due
rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all’Ateneo; |
|
|
|
2.4. |
il
Direttore Amministrativo o suo delegato con funzioni di segretario. |
|
|
3. |
Le
modalità di funzionamento del Comitato per lo sport sono definite da
apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio
di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti. |
||
|
4. |
La
gestione degli impianti sportivi e l’organizzazione delle attività
sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri
pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi
predisposti dal Comitato per lo sport universitario. |
||
|
5. |
Le
attività di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con
fondi appositamente stanziati dal MURST secondo la normativa vigente,
con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo
appositamente stanziato dall’Università o da altri enti. |
||
TITOLO
III
STRUTTURE
ED ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI RICERCA
E
DI SERVIZIO DELL’UNIVERSITA’
|
1. |
Sono
strutture didattiche dell’Università le Facoltà, i Corsi di
laurea, i Corsi di diploma universitario, le Scuole di
Specializzazione, i Corsi di perfezionamento, i Corsi di Dottorato di
ricerca. |
|
2. |
Il
Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può
istituire e disciplinare strutture, corsi ed attività anche
interfacoltà. |
|
3. |
L’elenco
delle Facoltà, dei Corsi di laurea, di Diploma universitario, delle
Scuole di Specializzazione è riportato nella tabella A allegata allo
Statuto a titolo ricognitivo. Il
regolamento didattico di Ateneo ne disciplina gli ordinamenti degli
studi. |
|
4. |
Le
richieste di istituzione e di riorganizzazione delle strutture
didattiche e dei corsi sono formulate dagli organi competenti tenendo
conto delle risorse disponibili, delle prospettive del mercato del
lavoro, delle esigenze della società. |
Art.
20
Facoltà
|
1. |
La
Facoltà è la struttura preposta al coordinamento delle attività
didattiche a tutti i livelli. |
|
|
2. |
Sono
organi di Facoltà: |
|
|
|
2.1. |
il
Consiglio di Facoltà; |
|
|
2.2. |
il
Preside; |
|
|
2.3. |
il
Consiglio di Presidenza, ove previsto; |
|
|
2.4. |
i
Consigli di Corso di laurea, di diploma e di settore. |
|
3. |
Per
l’istruttoria delle attività di propria competenza i Consigli di
Facoltà possono deliberare la costituzione di Commissioni con le
modalità, la composizione e le attribuzioni definite da apposito
regolamento. |
|
Art.
21
Consiglio
di Facoltà
|
1. |
Il Consiglio di Facoltà: |
|
|
|
1.1. |
programma
e coordina l’utilizzazione
delle risorse didattiche, sentiti i Consigli di Corso di laurea e di
Diploma interessati e, per la parte di loro competenza, i Consigli di
Dipartimento; |
|
|
1.2. |
propone
le modifiche concernenti l’ordinamento didattico dei Corsi di
laurea, di Diploma e di Specializzazione afferenti alla Facoltà,
previa richiesta di parere ai Consigli di Corsi di studio e di
Dipartimento interessati; |
|
|
1.3. |
coordina,
indirizza e verifica le attività didattiche, tenendo anche conto
delle proposte e dei
pareri eventualmente formulati dai Comitati paritetici per la
didattica; |
|
|
1.4. |
procede
all’attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei
corsi afferenti alla Facoltà con affidamento dei compiti didattici e
delle eventuali supplenze, tenendo presenti le indicazioni dei
Consigli di Corso di studio e previa richiesta di parere ai
Dipartimenti interessati; |
|
|
1.5. |
procede,
previa richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, alla richiesta
e destinazione dei posti di personale docente, di lettori di lingue
straniere, anche su proposta dei Consigli di Corsi di laurea, di
Diploma e di Settore ove costituiti; |
|
|
1.6. |
provvede
alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante
contratti di diritto privato a tempo determinato, di cui all’art. 3
comma 5, secondo quanto stabilito dai Regolamenti didattici di Ateneo
e delle singole strutture; |
|
|
1.7. |
approva
il Regolamento didattico e il Regolamento organizzativo di Facoltà; |
|
|
|
|
|
|
1.8. |
approva
la relazione annuale sull’attività didattica della Facoltà,
predisposta dal Preside sulla base delle relazioni presentate dai
Consigli di Corso di laurea e di Diploma; |
|
|
1.9. |
predispone
ed approva i piani di sviluppo; |
|
|
1.10. |
esercita
tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti,
dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo. |
|
2. |
Per
gli argomenti relativi al punto 1.5 la seduta del Consiglio è
ristretta a categorie non inferiori a quella relativa al posto
richiesto o destinato o a quella del docente chiamato. |
|
|
3. |
Il
Consiglio di Facoltà è composto: |
|
|
|
3.1. |
dai
Professori di ruolo e fuori ruolo e dai Ricercatori della Facoltà; |
|
|
3.2. |
da una rappresentanza studentesca di un minimo di cinque persone, comunque non superiore al 15% dell’insieme delle componenti di cui al punto precedente. |
|
4. |
I
rappresentanti degli studenti non partecipano alle sedute del
Consiglio di Facoltà che affrontano questioni relative alle persone
dei Professori e dei Ricercatori. |
|
|
5. |
I
Professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale
solo se presenti alla seduta. |
|
|
6. |
Il
Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le norme relative al
funzionamento del Consiglio di Facoltà per quanto non regolato dallo
Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento
didattico. |
|
Art.22
Preside
|
|
|
|
Il Preside viene eletto fra i professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore. |
|
|
3. |
Il
Preside dura in carica quattro anni accademici e non può essere
rieletto consecutivamente più di una volta. |
|
4. |
Il
Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia un
Preside vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di
impedimento o di assenza. Il
Preside vicario è nominato con decreto del Rettore. |
|
5. |
L’elettorato
attivo del Preside è costituito da tutti i membri del Consiglio di
Facoltà. |
|
6. |
Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. |
|
7. |
Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Preside sono contenute nel Regolamento organizzativo di Facoltà. |
|
|
|
|
8. |
Il
Preside può essere coadiuvato da una Giunta di Facoltà la cui
composizione e compiti sono stabiliti dal Regolamento di Facoltà. |
Art.
23
Consiglio
di Presidenza
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
Il
Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell’istruttoria
delle delibere da sottoporre alle decisioni dei Consigli di Facoltà. |
Art.
24
Consiglio
di Corso di Laurea e di Diploma Universitario
|
1. |
||||
|
|
|
|||
|
2. |
I compiti dei Consigli di Corso di Laurea e di diploma o di settore sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo. |
|||
|
|
|
|||
|
3. |
Il Consiglio di Corso di laurea o di diploma è costituito da: |
|||
|
|
|
|
||
|
|
3.1. |
tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attività didattica per un insegnamento afferente al corso; |
||
|
|
|
|
||
|
|
3.2. |
cinque rappresentanti degli studenti; |
||
|
|
|
|
||
|
|
3.3. |
un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dei Consigli di Corso di laurea o di Diploma Universitario; |
||
|
|
|
|
||
|
4. |
Il Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni. |
|
||
|
|
|
|
||
|
5. |
Il
Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le modalità di
elezione e la durata del mandato del rappresentante del personale
tecnico-amministrativo nel Consiglio di Corso di Laurea o di Diploma. |
|
||
|
|
|
|
||
|
6. |
Ogni Consiglio di corso di Laurea o di Diploma elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente. |
|
||
|
|
|
|
||
|
7. |
Il
Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste
dal Regolamento organizzativo di Facoltà e ha la vigilanza sulle
attività del corso di laurea o di diploma. |
|
||
|
|
|
|
||
|
8. |
Il
Presidente è nominato con decreto dal Rettore, il suo mandato dura
quattro anni e non può essere rinnovato più di una volta
consecutivamente. |
|
||
Art.
25
Comitati
paritetici per la didattica
|
1. |
In ogni Facoltà è costituito un comitato per la didattica paritetico docenti-studenti: è possibile secondo il regolamento di Facoltà costituire specifici comitati per Consiglio di Corso di laurea e di Diploma. |
|
2. |
Al
comitato spetta il compito di analizzare i problemi relativi alle
attività didattiche, di valutarne la qualità e la efficacia e di
fornire proposte e pareri al Consiglio della corrispondente struttura
didattica. |
Art.
26
Scuole
di Specializzazione
|
1. |
Le Scuole di Specializzazione sono istituite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate. |
|
|
|
|
2. |
L’organizzazione
e l’attività didattica delle Scuole di Specializzazione sono
disciplinate dai regolamenti di Facoltà e di Ateneo. |
Art.
27
Corsi
di perfezionamento
I corsi di perfezionamento post laurea sono istituiti su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati con decreto del Rettore, secondo il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolgono l’attività con autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel regolamento didattico di Ateneo.
Art.
28
Corsi
di Dottorato di Ricerca
|
1. |
L’Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con il regolamento didattico di Ateneo. |
|
2. |
Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso di dottorato sono assegnate ai Dipartimenti o ad altre strutture presso cui viene svolta l’attività dei dottorandi. |
CAPO
II
DIPARTIMENTI
|
1. |
Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini e/o per metodo. |
|||
|
|
|
|||
|
2. |
Il
Dipartimento è organo di programmazione dell’attività scientifica
nel rispetto dell’autonomia dei singoli docenti e del loro diritto
ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. |
|||
|
|
|
|||
|
3. |
Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, Laboratori, Servizi, secondo le definizioni e le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, che ne prevederà i livelli eventuali di autonomia in rapporto agli altri organi del Dipartimento, ferma restando la garanzia del funzionamento dei servizi generali. |
|||
|
|
|
|||
|
4. |
Al Dipartimento è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. |
|||
|
|
|
|||
|
5. |
Il
Dipartimento: |
|||
|
|
|
|
||
|
|
5.1. |
promuove e coordina le attività di ricerca, anche stipulando contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati; |
||
|
|
|
|
||
|
|
5.2. |
propone l’istituzione ed organizza i corsi di dottorato di ricerca; |
||
|
|
|
|
||
|
|
5.3. |
organizza, in accordo con le Facoltà, le attività didattiche e di formazione professionale nei settori di sua competenza; |
||
|
|
|
|
||
|
|
5.4. |
formula pareri ed avanza proposte alle Facoltà, in vista delle esigenze didattiche e di ricerca, sull’istituzione, destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e di ricercatore, sulle chiamate dei professori e sul conferimento di supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento; |
||
|
|
|
|
||
|
|
5.5. |
avanza agli organi di governo dell’Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di sua competenza e della formazione professionale del personale tecnico e amministrativo ad esso assegnato. |
||
|
|
|
|
||
|
6. |
L’organizzazione
del Dipartimento è espressione dell’autonomia universitaria e
risponde primariamente alle esigenze della didattica e della ricerca. |
|
||
|
|
||||
|
7. |
Ai
singoli docenti è garantita la possibilità di opzione tra più
Dipartimenti, ferma restando la loro afferenza ad uno solo di essi. |
|
||
|
|
||||
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|
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||||
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||||
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|
||||
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|
||||
|
|
|
|
||
|
10. |
Il
Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ne promuove le
attività ed è responsabile del suo funzionamento, convoca e presiede
il Consiglio e la Giunta, cura l’esecuzione delle delibere adottate,
tiene i rapporti con l’Amministrazione centrale e con le Autorità
accademiche, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. |
|
||
|
|
|
|
||
|
11. |
Il Direttore è eletto di norma tra i Professori di I^ fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno dai componenti il Consiglio ed è nominato con Decreto del Rettore. |
|
||
|
|
||||
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|
||||
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||||
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||||
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||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
CAPO
III
CENTRI
DI RICERCA, DI DIDATTICA E DI SERVIZIO
Art. 30
Centri dell’Università
1. |
Il Senato Accademico può proporre l’istituzione di: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Centri interdipartimentali o interfacoltà per attività di ricerca, di didattica e museale; |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Centri interuniversitari di ricerca finalizzati a svolgere attività di ricerca che si esplichi su progetti di durata pluriennale; |
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per le Facoltà, i Dipartimenti e le strutture organizzative; |
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Centri in cui si esplichino collaborazioni con enti pubblici e privati. |
|
|
|
|
|
2. |
Il Consiglio di Amministrazione, accertata la disponibilità di personale, strutture e risorse finanziarie stabilisce l’attivazione dei Centri. |
|
|
|
|
|
|
3. |
Le modalità per l’istituzione, per l’organizzazione, per il funzionamento e per la verifica del perseguimento delle finalità istitutive dei Centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. |
|
CAPO
IV
SISTEMA
BIBLIOTECARIO DI ATENEO
MUSEI,
ARCHIVI
Art.
31
1. |
L’Università promuove l’acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario, documentale e museale nonché la diffusione dell’informazione anche mediante l’integrazione con il servizio bibliotecario nazionale; promuove altresì la tutela e la valorizzazione dei beni di sua proprietà di interesse storico, artistico, culturale, naturalistico, didattico, scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati. |
|
|
|
|
2. |
Le biblioteche, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo. |
|
|
|
|
3.
|
L’organizzazione del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinata da un Regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. |
|
|
|
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4. |
L’Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale. |
TITOLO
IV
ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 32
Pianta
organica del personale Amministrativo e Tecnico
1. |
L’Università, nell’ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica del personale amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, con decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Consiglio del personale tecnico-amministrativo. |
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2. |
La pianta organica, redatta tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie e delle esigenze di funzionalità e di rinnovamento delle strutture organizzative dell’Ateneo, sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a periodica revisione secondo modalità stabilite nel Regolamento del personale dell’Ateneo. |
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Art. 33
Direttore
Amministrativo
1. |
Il Direttore Amministrativo attua le direttive degli organi di governo per assicurare l’organizzazione e il buon funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi dell’Ateneo; assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo medesimi; è responsabile degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica un’attività di direzione e controllo del personale amministrativo e tecnico, incluso quello dirigenziale; è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi. |
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2. |
L’incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a persona di adeguata competenza, in conformità all’Art. 17 comma 110 della legge 127/97. L’incarico di Direttore Amministrativo cessa con il termine del mandato rettorale e può essere rinnovato. Il Direttore Amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto con provvedimento motivato del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. |
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3. |
Il Direttore Amministrativo propone la nomina di un Vice Direttore Amministrativo con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti o qualifiche equiparate o tra i vice dirigenti in servizio presso l’Università. Il Vice Direttore Amministrativo è nominato con decreto del Rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell’incarico del Direttore Amministrativo. |
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Art. 34
Funzioni
dirigenziali
1. |
I Dirigenti ed i titolari di incarichi di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza nell’ambito delle direttive impartite dal Direttore Amministrativo, i programmi ed i progetti deliberati dagli Organi di governo dell’Ateneo. Essi sono responsabili dei risultati dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi prefissati, della corretta ed efficiente gestione tecnico – amministrativa e finanziaria. |
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2. |
I regolamenti del personale individuano le competenze dei Dirigenti e dei titolari di incarico di livello dirigenziale, sulla base dell’organizzazione delle strutture amministrative e tecniche dell’Ateneo, delle disposizioni normative vigenti che si applicano all’Università. |
TITOLO V
AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE, GESTIONALE E NEGOZIALE
Art. 35
Disposizioni
generali
1. |
L’Università ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale sulla base della legislazione vigente compatibile con l’autonomia dell’Università, dello Statuto e di apposita regolamentazione. |
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2. |
Le entrate dell’Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell’ambito della legislazione vigente che si applica all’Università, da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni. |
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3. |
L’Università ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, sulla base della normativa vigente compatibile con la propria autonomia, dello Statuto e di apposita regolamentazione. |
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4. |
L’Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni ed a società di capitali in Italia ed all’estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca ed in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. |
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Art. 36
Regolamento
d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, l’attività
gestionale e negoziale
|
1. |
I criteri della gestione amministrativa, finanziaria, gestionale e negoziale dell’Università sono disciplinati da apposito regolamento. |
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2. |
Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico ed i Dipartimenti, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto. |
Art. 37
Individuazione
degli organi e delle strutture dotati di autonomia finanziaria,
amministrativa, contabile.
E’
attribuita autonomia finanziaria, amministrativa, contabile ai Dipartimenti,
e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato
Accademico, ai Centri di cui all’Art.30 del presente Statuto, sulla base di
quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
TITOLO
VI
RAPPORTI
CON ALTRE FORMAZIONI SOCIALI
Art.
38
Disposizioni
generali
1. |
L’Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica. |
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2. |
L’Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con Enti ed imprese locali, regionali, nazionali ed internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l’altro l’istituzione di borse di studio, nonché l’attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento. |
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3. |
L’Università può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare, per contratto a tempo determinato non superiore all’anno, attività didattiche integrative per gli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici. Le modalità di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo. |
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4. |
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L’Università
può partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad
attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione
professionale, anche con
le relative prestazioni d’opera,
per conto di Enti pubblici e privati. Le responsabilità del
personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione
della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito
regolamento. |
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6. |
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7. |
L’Università, a conferma di un consolidato e storico rapporto di collaborazione con il Comune di Parma, individua nell’Ente Civico uno degli interlocutori fondamentali con il quale stipula accordi anche di programma e convenzioni di comune interesse. |
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8. |
L’Università collabora con altre amministrazioni pubbliche ed Enti territoriali, al fine di rendere effettiva l’attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture. |
Art.
39
Partecipazione
ad organismi privati
1. |
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2. |
La
partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio
di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. |
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3. |
La
partecipazione dell’Università deve comunque conformarsi ai
seguenti principi: |
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3.2. |
disponibilità
delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti; |
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3.3. |
destinazione
della quota degli eventuali utili da attribuire all’Ateneo per
finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una
quota al finanziamento della ricerca di base; |
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3.4. |
espressa
previsione di patti parasociali a salvaguardia dell’Università in
occasione di aumenti di capitale; |
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3.5. |
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3.6. |
la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione. |
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4. |
La partecipazione dell’Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario. |
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5. |
La
licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la
salvaguardia del prestigio dell’Ateneo, deve essere oggetto di
apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da
pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale dell’Università.
Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere
senz’altro consentita in occasione di manifestazioni celebrative,
costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all’art. 7,
comma 1 lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. |
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6. |
Degli
organismi pubblici o privati cui l’Università partecipa, così come
dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a
cura del direttore amministrativo che ne rende possibile la
consultazione a chiunque vi abbia interesse. |
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Art.
40
Rapporti
con il Sistema Sanitario
1. |
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2. |
Le forme di cooperazione devono essere coerenti e compatibili con il principio di assoluta preminenza ed autonomia di formazione e di ricerca dell’Università e quindi delle sue Facoltà, nel rispetto dei propri fini istituzionali, assumendo specifiche modalità di salvaguardia e verifica di tali compiti e di valutazione delle attività complessivamente svolte. |
Art.
41
Invenzioni
conseguite nell’ambito dell’Università
1. |
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2. |
In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all’Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All’autore o autori spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all’importanza economica dell’invenzione. |
TITOLO
VII
AUTONOMIA
REGOLAMENTARE
Art.
42
Disposizioni generali
|
1. |
L’Università persegue la sua autonomia attraverso l’emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalità istituzionali. |
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2. |
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3. |
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4. |
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5. |
Il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità, l’attività gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell’Università, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il Regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative. |
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6. |
Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli studenti. |
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7. |
I regolamenti riguardanti il personale tecnico - amministrativo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali e il Consiglio del personale tecnico - amministrativo. |
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8. |
Il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università per conto terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. |
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Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti e richiederne parere all’altro organo. |
Art.
43
Regolamenti delle strutture
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1. |
I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. |
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2. |
I regolamenti sono emanati dal Rettore, previo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all’albo dell’Università, salvo che non sia diversamente disposto. |
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3. |
Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento. |
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4. |
Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria. |
TITOLO
VIII
NORME
FINALI
Art.
44
Norme di attuazione
|
1. |
Il presente Statuto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
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2. |
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3. |
I regolamenti di cui al comma 2 saranno emanati entro due anni dall’entrata in vigore dello Statuto. |
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4. |
Fino all’entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti compatibili con lo Statuto. |
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5. |
Per
tutto quanto non specificato nello Statuto e nei regolamenti si
applicano le norme disciplinanti profili dell’ordinamento
universitario che non contrastino con lo Statuto e con i regolamenti. |
Art.
45
Revisione dello Statuto
|
1. |
La revisione dello Statuto è approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta a maggioranza assoluta dei componenti. |
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2. |
Le modifiche dello Statuto entrano in vigore all’inizio dell’anno accademico successivo a quello della relativa emanazione salvo che non sia diversamente disposto. |
Art.
46
Norme per il funzionamento degli organi
|
1. |
La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell’organo. |
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2. |
Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali. |
Art.
47
Norme di richiamo
|
Ai
fini del presente Statuto e dei connessi regolamenti, quando non
diversamente specificato, si intendono: |
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·
per
professori: i professori di ruolo e fuori ruolo; |
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·
per
docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli
assistenti del ruolo ad esaurimento; |
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·
per
ricercatori o ricercatori confermati si intendono anche gli assistenti
di ruolo ad esaurimento; |
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·
per
studenti: si intendono gli iscritti ai corsi di laurea e di diploma,
alle scuole di specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali,
ai dottorati di ricerca nonché ad altri corsi che il regolamento
didattico di Ateneo equipari esplicitamente agli studenti; |
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·
per
personale tecnico - amministrativo si intendono i dipendenti assunti a
tempo indeterminato. |
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TITOLO
IX
NORME
TRANSITORIE
Art.
48
Organi in carica
|
1. |
Il Rettore, i Presidi, i Presidenti o i Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione o nomina. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo Statuto. |
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|
|
|
2. |
Entro dieci mesi dall’entrata in vigore dello Statuto si provvederà a rinnovare il Consiglio di Amministrazione ed a costituire il nuovo Senato Accademico. |
Art.
49
Strutture didattiche
|
Nelle
more di adozione del regolamento didattico di Ateneo, le strutture
didattiche ed i relativi ordinamenti, sono quelli di cui alle
disposizioni del Regio Decreto 14 ottobre 1926 n. 2406 e successive
modifiche ed integrazioni. |
Art.
50
Dipartimenti e Centri interdipartimentali
|
1. |
I Dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto sono mantenuti nell’attuale configurazione, salvo che non si rendano necessarie modifiche al loro assetto in attuazione del Regolamento Generale di Ateneo. |
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|
2. |
Sono mantenuti allo stesso modo di cui al comma 1 i Centri interdipartimentali esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto. |
Art.
51
Biblioteche, Musei, Archivi, Centri
|
Le Biblioteche, i Musei, gli Archivi e tutti i Centri sono mantenuti nell’attuale configurazione fino a che non si provvederà a dare attuazione alle disposizioni dello Statuto ed a modificare i loro ordinamenti di Ateneo. |
Art.
52
Istituti
|
1. |
Gli Istituti e le strutture ad essi assimilate attualmente esistenti presso l’Ateneo saranno soppressi entro tre anni dall’entrata in vigore dello Statuto. |
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|
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|
2. |
Dall’entrata in vigore dello Statuto non sarà possibile, di norma, per i docenti attualmente in servizio, afferire ad Istituti diversi né sarà possibile, di norma, assegnare a tali strutture personale tecnico, ausiliario o amministrativo. |
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|
3. |
Entro il termine indicato nel comma 1 i docenti afferenti agli attuali Istituti dovranno esprimere dichiarazione di opzione per l’afferenza ad uno dei Dipartimenti già costituiti o proporre, qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente Art. 50 comma 1, la costituzione di un nuovo Dipartimento secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo |
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4. |
Nel
caso in cui il professore o il ricercatore non abbia optato per
l’afferenza a un Dipartimento, il Senato Accademico, sentito
l’interessato, individua la struttura di riferimento. |
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|
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5. |
Agli effetti delle elezioni dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico, fino all’esaurimento degli Istituiti esistenti, l’elettorato passivo si intende esteso ai Direttori di Istituto e l’elettorato attivo si intende esteso a tutti i docenti afferenti all’Istituto. |
Altre strutture
|
Tutte le unità amministrative esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, non indicate nei precedenti articoli, sono mantenute nell’attuale configurazione, salvo che non si rendano necessarie modifiche al loro assetto in attuazione del Regolamento generale di Ateneo. |
Tabella
A
STRUTTURE
DIDATTICHE
FACOLTA’
Giurisprudenza
Medicina
e Chirurgia
Farmacia
Lettere
e Filosofia
Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali
Medicina
Veterinaria
Economia
Ingegneria
Agraria
Architettura
Scienze
Politiche
CORSI
DI LAUREA E DI DIPLOMA
Facoltà
di Agraria
Laurea
in Scienze e tecnologie alimentari
Diploma
in Tecnologie alimentari
Facoltà
di Economia
Biennio
propedeutico [
Laurea in Economia e commercio
Laurea in Economia aziendale
Laurea in Economia e Finanza
Laurea in Marketing
Laurea
in Economia politica
Laurea
in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
Laurea
in Economia e Metodi Quantitativi
Diploma
in Economia e amministrazione delle imprese
Diploma
in Statistica e Informatica per la gestione aziendale
Diploma
in Economia Industriale
Diploma
in Economia delle Aziende non profit
Diploma
in Operatore finanziario
Facoltà
di Farmacia
Laurea
in Farmacia
Laurea
in Chimica e tecnologia farmaceutiche
Diploma
in Informazione scientifica sul farmaco
Diploma
in Tecniche erboristiche
Diploma
in Operatore Tecnico di Laboratorio farmaceutico
Facoltà
di Giurisprudenza
Laurea
in Giurisprudenza
Laurea
in Scienze dell’Amministrazione
Diploma
in Servizio sociale
Diploma
in Diritto Sindacale e Relazioni Industriali
Diploma
in Consulente del lavoro
Diploma
in Operatore giudiziario
Diploma
in Operatore giuridico d’impresa
Facoltà
di Ingegneria
Laurea
in Ingegneria civile
Laurea
in Ingegneria elettronica
Laurea
in Ingegneria meccanica
Laurea
in Ingegneria gestionale
Laurea
in Ingegneria delle telecomunicazioni
Laurea
in Ingegneria informatica
Diploma
in Ingegneria dell’automazione
Diploma
in Ingegneria delle infrastrutture
Diploma
in Ingegneria informatica
Diploma
in Ingegneria meccanica
Diploma
in Ingegneria elettronica
Diploma
in Edilizia
Diploma
con didattica a distanza in Ingegneria informatica
Diploma
con didattica a distanza in Ingegneria meccanica
Facoltà
di Lettere e Filosofia
Laurea
in Lettere
Laurea
in Filosofia
Laurea
in Lingue e letterature straniere
Laurea
in Lingue e letterature straniere moderne
Laurea
in Conservazione dei beni culturali
Laurea
in Psicologia
Laurea
in Scienze dell’educazione
Laurea
in Sociologia
Diploma
Universitario in Operatore dei Beni Culturali
Diploma
Universitario in Tecniche dell'Imprenditoria Musicale
Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Laurea
in Medicina e Chirurgia
Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Diploma
in Fisioterapista
Diploma
in Logopedista
Diploma
in Tecnico audiometrista
Diploma
in Tecnico audioprotesista
Diploma
in Ortottista-Assistente in oftalmologia
Diploma
in Infermiere
Diploma
in Ostetrica/o
Diploma
in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Diploma
in Neurofisiopatologia
Facoltà
di Medicina Veterinaria
Laurea
in Medicina Veterinaria
Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Laurea
in Matematica
Laurea
in Fisica
Laurea
in Chimica
Laurea
in Chimica industriale
Laurea
in Scienze biologiche
Laurea
in Scienze geologiche
Laurea
in Scienze naturali
Laurea
in Scienze ambientali
Laurea
in Scienza dei materiali
Laurea
in Biotecnologie
Diploma
in Metodologie fisiche
Diploma
in Chimica (orientamento tecnologia dell’imballaggio e del confezionamento)
Diploma
in Scienza dei Materiali
Diploma
in Scienze Biologiche
Facoltà
di Scienze Politiche
Laurea
in Scienze Politiche
Facoltà
di Architettura
Laurea
in Architettura
SCUOLE
DIRETTE A FINI SPECIALI
Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Fisica
sanitaria
Facoltà
di Economia
Amministrazione
industriale
Tecnici
dell’amministrazione aziendale
Facoltà
di Scienze MM.FF.NN.
Informatica
SCUOLE
DI SPECIALIZZAZIONE
Facoltà
di Giurisprudenza
Notariato
Discipline
del lavoro
Diritto
ed economia delle organizzazioni industriali
Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Allergologia
ed immunologia clinica
Anatomia
patologica
Anestesia
e rianimazione
Biochimica
e chimica clinica
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia
generale
Chirurgia
maxillo-facciale
Chirurgia
plastica e ricostruttiva
Chirurgia
vascolare
Dermatologia
e venereologia
Ematologia
Endocrinologia
e malattie del ricambio
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
ed Ostetricia
Idrologia
medica
Igiene
e medicina preventiva
Malattie
dell’apparato respiratorio
Malattie
infettive
Medicina
del lavoro
Medicina
fisica e riabilitazione
Medicina
interna
Medicina
legale
Microbiologia
e virologia
Nefrologia
Neurologia
Neurofisiopatologia
Neuropsichiatria
infantile
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia
e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
Urologia
Facoltà
di Medicina Veterinaria
Medicina
e chirurgia del cavallo
Patologia
e clinica degli animali d’affezione
Sanità
animale, allevamento e produzione zootecniche
Alimentazione
animale
Tecnica
conserviera e igiene degli alimenti di origine animale
Sanità
pubblica veterinaria
Chirurgia
veterinaria
Clinica
bovina
Diritto
e Legislazione veterinaria
Patologia
suina
Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scienze
e tecnologie dei materiali
Chimica
e tecnologia alimentari
Facoltà
di Lettere e Filosofia
Storia
dell’arte
Facoltà
di Economia
Economia
e tecnica del commercio internazionale
Economia
Agro-alimentare
Facoltà
di Farmacia
Farmacia
ospedaliera
Farmacia
industriale
Scuola
di Specializzazione per Insegnanti di Scuola Secondaria