TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
 

 Art. 1

 

1.

L’Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Università o Ateneo, ha per fini primari la promozione, la elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, la istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell’insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.

 

 

2.

L’Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei  Trattati dell’Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

 

 

3.

L’Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento stabilita dalla Costituzione e da atti normativi europei ed internazionali.

 

 

4.

L’Università ha autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale, negoziale, contabile, che esercita nell’ambito della legislazione vigente.

 

 

5.

L’Università, per l’espletamento delle sue attività, opera con il concorso di tutte le sue componenti, secondo le competenze e le funzioni normativamente stabilite.

 

 

6.

L’Università adotta nel perseguimento delle sue finalità il metodo della programmazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attività istituzionali.

 

 

7.

L’Università ispira la propria attività ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale.

 

 

8.

L’Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti  italiani e stranieri, pubblici e privati.

 

Art. 2

Ricerca scientifica

 

1.

L’Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, ne favorisce lo sviluppo e garantisce, in conformità anche ai principi richiamati all’art. 1, ai singoli docenti e ricercatori ed alle strutture scientifiche, autonomia della ricerca.

 

 

2.

L’Università garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell’attività di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di tutti, l’accesso ai fondi destinati alla ricerca, l’utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.

 

 

3.

L’Università  favorisce la collaborazione interna, interuniversitaria ed internazionale e l’interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L’Università consente la fruizione da parte di docenti interessati di periodi di esclusiva attività di ricerca  presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali.

 

 

4.

L’Università verifica la corretta gestione e la produttività delle attività di ricerca e si adopera per la massima diffusione dei risultati.

 

 

Art. 3

Didattica

 

1.

L’Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

 

 

2.

Il personale docente ha il dovere di adempiere ai compiti didattici oltre a quelli della ricerca e di partecipare agli organi collegiali di appartenenza. Il singolo docente è libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l’ordinamento degli studi ed in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

 

 

3.

L’Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.

 

 

4.

L’Università, può promuovere e organizzare corsi di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere ed organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l’aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L’Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.

 

 

5.

L’Università può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo e delle singole strutture.

 

 

6.

L’Università può istituire ed attivare Facoltà Corsi di laurea, di diplomi universitari, di specializzazione, di dottorati di ricerca ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa ed istituire insegnamenti e posti di tecnici di ricerca, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nazionali ed internazionali.

 

 

7.

Il regolamento generale di Ateneo e  i regolamenti didattici delle singole strutture definiscono le modalità del passaggio di docenti da una struttura di appartenenza ad un’altra.

 

 

Art. 4

Diritto allo Studio

 

1.

L’Università di Parma promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione.

 

 

2.

L’Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

3.

L’Università organizza le attività di orientamento e di tutorato degli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo. Tutte le attività di tutorato sono compito istituzionale dei docenti.

 

 

4.

L’Università provvede ad iniziative atte ad informare ed assistere gli studenti in merito all’iscrizione agli studi, all’elaborazione dei piani di studio, all’iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso altri Atenei della Unione Europea.

 

 

5.

L’Università, attraverso gli organi che presiedono alla attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l’efficacia e la qualità della didattica.

 

 

6.

L’Università, nell’ambito delle proprie finalità e risorse disponibili, promuove le condizioni per facilitare ai laureati e ai diplomati universitari l’inserimento lavorativo.

 

 

7.

L’Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.

 

 

8.

L’Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell’Ateneo anche attraverso l’istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con Enti pubblici o privati ed avvalendosi delle associazioni studentesche.

 

 

9.

L’Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

 

Art. 5

Diritto e dovere di informazione

 

1.

L’Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell’informazione.

 

 

2.

L’Università provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l’accesso e la fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento.

 

 

3.

L’Università pubblica un Bollettino ufficiale i cui contenuti sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.

 

 

 

Art. 6

Interventi per il personale

 

1.

L’Università promuove l’aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del personale, anche attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione, di perfezionamento.

 

 

2.

L’Università istituisce a favore del personale  servizi sociali, culturali, ricreativi, sportivi, per il tempo libero.

 

 

3.

L’Università tutela i propri dipendenti con coperture assicurative in riferimento a specifiche responsabilità individuate nel Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità.

 

 

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

 

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

 
Art. 7

 

Sono organi di governo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, la Commissione Congiunta Senato Accademico -Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Rettore

 

1.

Il Rettore rappresenta l’Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione relative ai fini istituzionali dell’Ateneo. Il Rettore, in particolare:

 

 

 

 

 

 

1.1.

Emana direttive finalizzate ad assicurare il buon andamento di tutte le strutture, la corretta applicazione delle norme e l’adozione di criteri organizzativi per l’individuazione dei livelli e degli ambiti di responsabilità;

 

 

 

 

 

 

1.2.

Garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca, dei diritti del personale e degli studenti;

 

 

 

 

 

 

1.3.

Convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

 

 

 

 

 

 

1.4.

Garantisce l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

 

 

 

 

 

 

1.5.

Conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, culturale, amministrativa, finanziaria, contabile ed ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;

 

 

 

 

 

 

1.6.

Emana lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura;

 

 

 

 

 

 

1.7.

Elabora e propone al Senato Accademico  le linee di riferimento per  il piano pluriennale di sviluppo dell’Ateneo;

 

 

 

 

 

 

1.8.

Elabora e propone al Senato Accademico per l’approvazione il programma annuale di attività dell’Ateneo in attuazione del piano pluriennale;

 

 

 

 

 

 

1.9.

Predispone il bilancio preventivo da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

 

 

 

 

 

 

1.10.

Presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

 

 

 

 

 

 

1.11.

Adotta decreti, in casi di necessità ed urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta successiva;

 

 

 

 

 

 

1.12.

Nomina con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione il Direttore Amministrativo e ne dispone la revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione ;

 

 

 

 

 

 

1.13.

Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell’Ateneo, dalle leggi.

 

 

 

 

2.

Il Rettore viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o optino per il tempo pieno ed è proclamato eletto con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

 

 

 

 

3.

Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del Rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno 10 membri del corpo elettorale. Ciascun candidato deve rendere pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell’Università.

 

 

 

 

4.

L’ufficio di Rettore è incompatibile con quello di Preside di Facoltà e di Direttore di Dipartimento.

 

 

5

L'elettorato attivo per la elezione del Rettore spetta:

 

 

 

 

 

 

5.1.

ai professori di ruolo e fuori ruolo;

 

 

 

 

 

 

5.2.

ai ricercatori;

 

 

 

 

 

 

5.3.

ad una rappresentanza  del personale   tecnico amministrativo pari al 5% della consistenza numerica della componente;

 

 

 

 

 

 

5.4.

ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione.

 

 

 

 

6.

Il Rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle due successive votazioni a maggioranza assoluta dei votanti.

 

 

 

 

7.

In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

 

 

 

 

8.

Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall’ufficio, fino all’entrata in carica del nuovo eletto. In caso di impedimento permanente o di cessazione anticipata del Rettore, il decano dei professori di ruolo dell’Università entro 30 giorni indice nuove elezioni.

 

 

 

 

9.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di Delegati nominati tra i docenti dell’Ateneo, con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e settori di competenza. I  Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

 

 

Art. 9

Senato Accademico

 

 

1.

Il Senato Accademico è l’organo collegiale di governo in materia di programmazione dello sviluppo dell’Ateneo e di coordinamento della didattica e della ricerca.

 

 

 

 

2.

Il Senato Accademico:

 

 

 

 

2.1.

elabora ed approva la programmazione ed i provvedimenti di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture;

 

 

2.2.

elabora e approva il piano pluriennale di sviluppo, sulla base delle linee di riferimento proposte dal Rettore, delle proposte formulate dalle Facoltà e dai Dipartimenti, sentito il Consiglio degli Studenti, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo;

 

 

 

 

2.3.

approva il regolamento didattico di Ateneo, sulla base delle proposte formulate dalle Facoltà, dai Dipartimenti, dal Consiglio degli Studenti ed ogni altro regolamento in materia di ricerca e di didattica;

 

 

2.4.

delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per le parti di competenza;

 

 

 

 

2.5.

delibera la ripartizione tra le Facoltà dei posti di professore e ricercatore e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

 

 

 

 

2.6.

ratifica le afferenze ai Dipartimenti;

 

 

 

 

2.7.

formula proposte al Consiglio di Amministrazione per la ripartizione del personale tecnico tra le strutture didattiche e di ricerca;

 

 

 

 

2.8.

approva i criteri per la distribuzione dei finanziamenti per la ricerca tra le strutture di ricerca;

 

 

 

 

2.9.

approva le modifiche allo Statuto, secondo specifiche modalità di cui al seguente Titolo VIII;

 

 

2.10.

esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale programmatica del Rettore;

 

 

 

 

2.11.

approva il manifesto annuale degli studi per quanto di sua competenza, sentito il Consiglio degli Studenti;

 

 

 

 

2.12.

determina i criteri per la valutazione delle attività didattiche, sentite le Facoltà e il Consiglio degli Studenti e ne valuta l’efficacia tenendo conto dei risultati emersi dai rapporti del Nucleo di Valutazione per la Didattica;

 

 

 

 

2.13.

determina i criteri per la valutazione delle attività scientifiche delle strutture, sentiti i Dipartimenti.

 

3.

Il Senato Accademico esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione:

 

 

 

 

3.1.

sul bilancio di previsione;

 

 

 

 

3.2.

su tasse, contributi, esoneri e borse di studio per gli studenti;

 

 

 

 

3.3.

sul piano edilizio dell’Ateneo;

 

 

 

 

3.4.

sulla costituzione del Nucleo di Valutazione;

 

 

 

 

3.5.

su ogni questione attinente la didattica e la ricerca;

 

 

 

 

3.6.

sui criteri per la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per le coperture di posti di ruolo e a tempo determinato;

 

 

 

4.

Il Senato Accademico esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo Statuto, da atti normativi dell’Ateneo, dalle leggi.

 

5.

Il Senato Accademico è composto da:

 

 

5.1.

il Rettore che lo presiede;

 

 

 

 

5.2.

il Pro Rettore, che lo presiede in caso di impedimento o assenza del Rettore;

 

 

 

 

5.3.

i Presidi delle Facoltà;

 

 

 

 

5.4.

sei Direttori di Dipartimento appartenenti a diverse aggregazioni scientifiche, eletti da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento. Si rinvia al regolamento di attuazione la composizione delle aggregazioni scientifiche;

 

 

 

 

5.5.

tre rappresentanti della componente studentesca eletti dagli iscritti all’Ateneo, rinnovati ogni due anni.

 

 

 

6.

I membri delle componenti elettive del Senato Accademico di cui ai punti 5.4 e 5.5 sono nominati con decreto del Rettore.

 

 

7.

Alle adunanze del Senato Accademico partecipa il Direttore Amministrativo il quale ha voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario del Senato stesso, avvalendosi anche di collaboratori.

 

 

8.

I rappresentanti degli studenti non partecipano alle sedute per i punti all’ordine del giorno che affrontino questioni relative alle persone dei docenti.

 

 

9.

I rappresentanti della componente studentesca non hanno diritto di voto sulle determinazioni relative ai punti 2.5 e 2.7.

 

 

10.

La carica di membro del Senato Accademico, fatta eccezione per il Rettore e il Pro Rettore, è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

 

 

11.

Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

 

 

12.

Le norme per il funzionamento del Senato Accademico sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

 

 

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

 

1.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal Senato Accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell’Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio.

 

 

 

 

2.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

 

 

 

 

 

2.1.

il bilancio di previsione;

 

 

 

 

2.2.

il conto consuntivo;

 

 

 

 

2.3.

il regolamento per l’amministrazione, la finanza, la contabilità, l’attività gestionale e negoziale, sentiti il Senato Accademico ed i Dipartimenti;

 

 

 

 

2.4.

il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 

 

 

 

2.5.

il piano edilizio dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico;

 

 

 

 

2.6.

i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi dovuti dagli studenti per l’iscrizione ai Corsi di laurea, di Diploma, a Scuole e altre iniziative di formazione, alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio, alle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti;

 

 

 

 

2.7.

l’attuazione dei criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo, sentite le proposte del Senato Accademico;

 

 

 

 

2.8.

la costituzione del Nucleo di valutazione, sentito il Senato Accademico;

 

 

 

 

2.9.

le convenzioni ed i contratti non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

 

 

 

 

2.10.

l’importo e le modalità di assegnazione dei contributi agli organismi studenteschi per lo svolgimento delle attività autogestite, su proposta del Consiglio degli Studenti;

 

 

 

 

2.11.

l’eventuale attribuzione e il relativo ammontare di indennità per specifiche responsabilità istituzionali;

 

 

 

 

2.12.

determina i criteri per la ripartizione del personale tecnico amministrativo fra le strutture dell’Ateneo;

 

 

 

 

2.13.

la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti.

 

 

3.

Esprime i pareri sugli atti del Senato Accademico relativi alla programmazione ed ai piani di sviluppo dell’Ateneo.

 

 

4.

Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell’Ateneo, dalle leggi.

 

 

5.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato  dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Rettore lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, con arrotondamento per difetto.

 

 

6.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Amministrativo, che potrà avvalersi di collaboratori.

 

 

7.

Le norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

 

8.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

 

 

 

 

 

 

8.1.

il Rettore, che lo presiede;

 

 

 

8.2.

il Pro Rettore che lo presiede in caso di impedimento del Rettore;

 

 

 

 

 

 

8.3.

il Direttore Amministrativo;

 

 

 

8.4

quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

 

 

 

8.5.

quattro rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

 

 

 

8.6.

quattro rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;

 

 

 

 

 

 

8.7.

tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo - area amministrativa;

 

 

 

 

 

 

8.8.

tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo - area tecnica;

 

 

 

 

 

 

8.9.

quattro rappresentanti della componente studentesca eletti dagli iscritti all’Ateneo;

 

 

 

 

 

 

8.10.

il Sindaco del Comune di Parma o suo delegato permanente;

 

 

 

 

 

 

8.11.

il Presidente della Provincia o suo delegato permanente;

 

 

 

 

 

 

8.12.

il Direttore Regionale delle Entrate o suo delegato;

 

 

 

 

 

8.13.

un rappresentante del MURST designato dal Ministro;

 

 

 

 

 

8.14.

un rappresentante della Regione Emilia Romagna designato dal suo Presidente.

 

 

 

 

9.

I membri di cui ai punti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 sono eletti dalle rispettive categorie secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo.

 

 

 

 

10.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni.

 

 

 

 

11.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore.

 

 

 

 

12.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

 

 

 

Art. 11

Commissione congiunta Senato Accademico

Consiglio di Amministrazione

 

E’ costituita, con finalità consultive e di coordinamento, una Commissione congiunta Consiglio di Amministrazione Senato Accademico.

 

 

CAPO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

 

Art. 12

 

Sono Organi centrali di Ateneo: il Consiglio degli Studenti, il Nucleo di valutazione, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato per le pari opportunità, il Comitato per lo sport universitario.

 

Art. 13

Consiglio degli Studenti

 

1.

Il Consiglio degli Studenti è l’organo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all’organizzazione dell’Ateneo ed alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.

 

 

2.

Il Consiglio degli Studenti:

 

 

 

 

2.1.

esprime pareri obbligatori e può avanzare proposte sui regolamenti dell’Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi degli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull’organizzazione dei servizi erogati direttamente agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche e può avanzare proposte sulle modificazioni dello Statuto;

 

 

2.2.

propone argomenti inerenti al diritto allo studio da inserire all’ordine del giorno del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

 

 

2.3.

esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell’Ateneo;

 

 

3.

Il Consiglio degli Studenti è composto dai tre studenti eletti nel Senato Accademico, dai quattro studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, da uno studente per ogni Consiglio di Facoltà indicato al proprio interno dalla rappresentanza studentesca, dal rappresentante degli studenti eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Diritto allo Studio, dai due studenti eletti nel Comitato per lo Sport Universitario.

 

 

4.

I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono fissate nel regolamento dello stesso che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. E’ emanato dal Rettore.

 

 

5.

Il Consiglio degli Studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi che viene trasmesso al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Rettore.

 

 

6.

Il Consiglio degli Studenti dura in carica 2 anni.

 

 

Art. 14

Nucleo di valutazione

 

E’ istituito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, per le funzioni e gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 1 delle legge 19.10.1999 N. 370 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art 15

Consiglio del personale tecnico-amministrativo

 

1.

E’ istituito il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo con funzioni di carattere propositivo e consultivo. E’ nominato con Decreto del Rettore e si compone di venti membri eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

 

 

2.

Il Consiglio, in particolare:

 

 

 

 

2.1.

esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche ed amministrative;

 

 

2.2.

esprime parere obbligatorio sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo.

 

 

Art.16

Collegio dei Revisori dei Conti

 

1.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, Organo interno dell’Ateneo, è composto da tre esperti prescelti dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori dei Conti nell’ambito di una rosa di nove membri, su proposta del Rettore, e da un funzionario del MURST.

 

 

2.

Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa secondo le norme del regolamento generale di Ateneo.

 

 

3.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

 

 

Art.17

Comitato per le pari opportunità

 

E’ istituito un Comitato per dare concreta attuazione ai principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori. La composizione e le modalità di funzionamento del comitato sono definite da apposito regolamento, tenuto conto della legislazione vigente.

 

 

Art. 18

Comitato per lo sport universitario

 

1.

Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione  degli impianti sportivi nonché ai programmi di sviluppo e  promozione delle attività sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente.

 

 

2.

Il Comitato per lo sport è composto da:

 

 

 

2.1.

il Rettore o suo delegato con funzioni di Presidente;

 

 

 

2.2.

due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;

 

 

 

2.3.

due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all’Ateneo;

 

 

 

2.4.

il Direttore Amministrativo o suo delegato con funzioni di segretario.

 

 

3.

Le modalità di funzionamento del Comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

 

4.

La gestione degli impianti sportivi e l’organizzazione delle attività sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario.

 

5.

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal MURST secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall’Università o da altri enti.

 

 

 

 

 

TITOLO III

STRUTTURE ED ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI RICERCA

E DI SERVIZIO DELL’UNIVERSITA’

 

CAPO I
STRUTTURE DIDATTICHE

 

 

Art. 19

 

1.

Sono strutture didattiche dell’Università le Facoltà, i Corsi di laurea, i Corsi di diploma universitario, le Scuole di Specializzazione, i Corsi di perfezionamento, i Corsi di Dottorato di ricerca.

 

2.

Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può istituire e disciplinare strutture, corsi ed attività anche interfacoltà.

 

3.

L’elenco delle Facoltà, dei Corsi di laurea, di Diploma universitario, delle Scuole di Specializzazione è riportato nella tabella A allegata allo Statuto a titolo ricognitivo.

Il regolamento didattico di Ateneo ne disciplina gli ordinamenti degli studi.

 

4.

Le richieste di istituzione e di riorganizzazione delle strutture didattiche e dei corsi sono formulate dagli organi competenti tenendo conto delle risorse disponibili, delle prospettive del mercato del lavoro, delle esigenze della società.

 

Art. 20

Facoltà

 

1.

La Facoltà è la struttura preposta al coordinamento delle attività didattiche a tutti i livelli.

 

2.

Sono organi di Facoltà:

 

 

2.1.

il Consiglio di Facoltà;

 

 

2.2.

il Preside;

 

 

2.3.

il Consiglio di Presidenza, ove previsto;

 

 

2.4.

i Consigli di Corso di laurea, di diploma e di settore.

 

3.

Per l’istruttoria delle attività di propria competenza i Consigli di Facoltà possono deliberare la costituzione di Commissioni con le modalità, la composizione e le attribuzioni definite da apposito regolamento.

 

Art. 21

Consiglio di Facoltà

 

1.

Il Consiglio di Facoltà:

 

 

1.1.

programma e coordina  l’utilizzazione delle risorse didattiche, sentiti i Consigli di Corso di laurea e di Diploma interessati e, per la parte di loro competenza, i Consigli di Dipartimento;

 

 

1.2.

propone le modifiche concernenti l’ordinamento didattico dei Corsi di laurea, di Diploma e di Specializzazione afferenti alla Facoltà, previa richiesta di parere ai Consigli di Corsi di studio e di Dipartimento interessati;

 

 

1.3.

coordina, indirizza e verifica le attività didattiche, tenendo anche conto delle proposte  e dei pareri eventualmente formulati dai Comitati paritetici per la didattica;

 

 

1.4.

procede all’attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi afferenti alla Facoltà con affidamento dei compiti didattici e delle eventuali supplenze, tenendo presenti le indicazioni dei Consigli di Corso di studio e previa richiesta di parere ai Dipartimenti interessati;

 

 

1.5.

procede, previa richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, alla richiesta e destinazione dei posti di personale docente, di lettori di lingue straniere, anche su proposta dei Consigli di Corsi di laurea, di Diploma e di Settore ove costituiti;

 

 

1.6.

provvede alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, di cui all’art. 3 comma 5, secondo quanto stabilito dai Regolamenti didattici di Ateneo e delle singole strutture;

 

 

1.7.

approva il Regolamento didattico e il Regolamento organizzativo di Facoltà;

 

 

 

 

1.8.

approva la relazione annuale sull’attività didattica della Facoltà, predisposta dal Preside sulla base delle relazioni presentate dai Consigli di Corso di laurea e di Diploma;

 

 

1.9.

predispone ed approva i piani di sviluppo;

 

 

1.10.

esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo.

 

2.

Per gli argomenti relativi al punto 1.5 la seduta del Consiglio è ristretta a categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato o a quella del docente chiamato.

 

3.

Il Consiglio di Facoltà è composto:

 

 

3.1.

dai Professori di ruolo e fuori ruolo e dai Ricercatori della Facoltà;

 

 

3.2.

da una rappresentanza studentesca di un minimo di cinque persone, comunque non superiore al 15% dell’insieme delle componenti di cui al punto precedente.

 

4.

I rappresentanti degli studenti non partecipano alle sedute del Consiglio di Facoltà che affrontano questioni relative alle persone dei Professori e dei Ricercatori.

 

5.

I Professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

 

6.

Il Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le norme relative al funzionamento del Consiglio di Facoltà per quanto non regolato dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico.

 

 

 

 

 

Art.22

Preside

 

1.

Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza, ove costituito, e cura l’esecuzione delle delibere, ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà, redige la relazione annuale sull’attività didattica della Facoltà ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo  Statuto,  dagli altri atti normativi  dell’Ateneo, dalle leggi.

 

 

2.

Il Preside viene eletto fra i professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il  tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.

 

3.

Il Preside dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

 

4.

Il Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia un Preside vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore.

 

5.

L’elettorato attivo del Preside è costituito da tutti i membri del Consiglio di Facoltà.

 

6.

Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione.

 

7.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Preside sono contenute nel Regolamento organizzativo di Facoltà.

 

 

8.

Il Preside può essere coadiuvato da una Giunta di Facoltà la cui composizione e compiti sono stabiliti dal Regolamento di Facoltà.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

Consiglio di Presidenza

 

1.

Il Consiglio di Presidenza, ove previsto dal Regolamento di Facoltà, è formato dal Preside, dal Preside vicario, dai Presidenti dei Consigli delle strutture didattiche.

 

 

2.

Il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell’istruttoria delle delibere da sottoporre alle decisioni dei Consigli di Facoltà.

 

 

Art. 24

Consiglio di Corso di Laurea e di Diploma Universitario

 

1.

Nelle Facoltà con più Corsi di laurea o di diploma, per ogni corso è costituito un Consiglio di corso di laurea o di diploma. Il Consiglio di Facoltà con propria motivata deliberazione può unificare due o più Consigli di Corsi di laurea o di diploma affini.

 

 

2.

I compiti dei Consigli di Corso di Laurea e di diploma o di settore sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

 

 

3.

Il Consiglio di Corso di laurea o di diploma è costituito da:

 

 

 

 

3.1.

tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attività didattica per un insegnamento afferente al corso;

 

 

 

 

3.2.

cinque rappresentanti degli studenti;

 

 

 

 

3.3.

un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dei Consigli di Corso di laurea o di Diploma Universitario;

 

 

 

4.

Il Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.

 

 

 

 

5.

Il Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le modalità di elezione e la durata del mandato del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Corso di Laurea o di Diploma.

 

 

 

 

6.

Ogni Consiglio di corso di Laurea o di Diploma elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente.

 

 

 

 

7.

Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste dal Regolamento organizzativo di Facoltà e ha la vigilanza sulle attività del corso di laurea o di diploma.

 

 

 

 

8.

Il Presidente è nominato con decreto dal Rettore, il suo mandato dura quattro anni e non può essere rinnovato più di una volta consecutivamente.

 

 

 

Art. 25

Comitati paritetici per la didattica

 

1.

In ogni Facoltà è costituito un comitato per la didattica paritetico docenti-studenti: è possibile secondo il regolamento di Facoltà costituire specifici comitati per Consiglio di Corso di laurea e di Diploma.

 

2.

Al comitato spetta il compito di analizzare i problemi relativi alle attività didattiche, di valutarne la qualità e la efficacia e di fornire proposte e pareri al Consiglio della corrispondente struttura didattica.

 

 

Art. 26

Scuole di Specializzazione

 

1.

Le Scuole di Specializzazione sono istituite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate.

 

 

2.

L’organizzazione e l’attività didattica delle Scuole di Specializzazione sono disciplinate dai regolamenti di Facoltà e di Ateneo.

 

 

 

 

Art. 27

Corsi di perfezionamento

 

I corsi di perfezionamento post laurea sono istituiti su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati con decreto del Rettore, secondo il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolgono l’attività con autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel regolamento didattico di Ateneo.

 

 

Art. 28

Corsi di Dottorato di Ricerca

 

1.

L’Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con il regolamento didattico di Ateneo.

 

2.

Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso di dottorato sono assegnate ai Dipartimenti o ad altre strutture presso cui viene svolta l’attività dei dottorandi.

 

 

CAPO II

DIPARTIMENTI

 

Art. 29

 

1.

Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini e/o per metodo.

 

 

2.

Il Dipartimento è organo di programmazione dell’attività scientifica nel rispetto dell’autonomia dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

 

 

3.

Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, Laboratori, Servizi, secondo le definizioni e le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, che ne prevederà i livelli eventuali  di autonomia in rapporto agli altri organi del  Dipartimento, ferma restando la garanzia del funzionamento dei servizi generali.

 

 

4.

Al Dipartimento è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

 

 

5.

Il Dipartimento:

 

 

 

 

5.1.

promuove e coordina le attività di ricerca, anche stipulando contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;

 

 

 

 

5.2.

propone l’istituzione ed organizza i corsi di dottorato di ricerca;

 

 

 

 

5.3.

organizza, in accordo con le Facoltà, le attività didattiche e di formazione professionale nei settori di sua competenza;

 

 

 

 

5.4.

formula pareri ed avanza proposte alle Facoltà, in vista delle esigenze didattiche e di ricerca, sull’istituzione, destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e di ricercatore, sulle chiamate dei professori e sul conferimento di supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;

 

 

 

 

5.5.

avanza agli organi di governo dell’Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di sua competenza e della formazione professionale del personale tecnico e amministrativo ad esso assegnato.

 

 

 

6.

L’organizzazione del Dipartimento è espressione dell’autonomia universitaria e risponde primariamente alle esigenze della didattica e della ricerca.

 

 

 

 

7.

Ai singoli docenti è garantita la possibilità di opzione tra più Dipartimenti, ferma restando la loro afferenza ad uno solo di essi.

 

 

 

 

8.

A ciascun Dipartimento compete l’assegnazione di un organico di personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e di un Segretario amministrativo di Dipartimento.

 

 

 

 

9.

Sono organi del Dipartimento:

 

 

 

 

 

 

9.1.

il Direttore;

 

 

 

 

 

 

9.2.

il Consiglio;

 

 

 

 

 

 

9.3.

la Giunta.

 

 

 

 

10.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l’esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l’Amministrazione centrale e con le Autorità accademiche, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

 

 

 

 

11.

Il Direttore è eletto di norma tra i Professori di I^ fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno dai componenti il Consiglio ed è nominato con Decreto del Rettore.

 

 

 

 

12.

Il Direttore dura in carica 4 anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

 

 

 

 

13.

Il Direttore designa fra i Professori del Dipartimento un Vice-Direttore  che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-Direttore è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica per la durata del mandato del Direttore.

 

 

 

 

14.

Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo di Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, è responsabile della gestione e organizzazione amministrativa  del Dipartimento. I compiti e le competenze del Segretario amministrativo sono definiti dai regolamenti.

 

 

 

 

15.

Il Consiglio è l’Organo che delibera la programmazione e gestione delle attività del Dipartimento secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Regolamento di Dipartimento. Fanno parte del Consiglio i Professori di ruolo e fuori ruolo, i Ricercatori e il Segretario amministrativo che funge inoltre da Segretario del Consiglio. Ne fanno parte rappresentanti dei dottorandi, specializzandi, assegnisti, studenti, personale tecnico e personale amministrativo, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

 

 

 

 

16.

La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

 

 

 

17.

La Giunta di Dipartimento è Organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte Professori di ruolo, Ricercatori, Personale tecnico e amministrativo e il Segretario amministrativo. La composizione e i compiti della Giunta, la durata del suo mandato e le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di Dipartimento.

 

 

 

 

18.

Il Dipartimento esercita altresì le attribuzioni che sono ad esso demandate  dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell’Ateneo, dalle leggi e delibera il proprio regolamento secondo le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.

 

 

 

 

CAPO III

CENTRI DI RICERCA, DI DIDATTICA E DI SERVIZIO

 

Art. 30

Centri dell’Università

 

 

 


1.

Il Senato Accademico può proporre l’istituzione di:

 

 

 

 

1.1.

Centri interdipartimentali o interfacoltà per attività di ricerca, di didattica e museale;

 

 

 

 

1.2.

Centri interuniversitari di ricerca finalizzati a svolgere attività di ricerca che si esplichi su progetti di durata pluriennale;

 

 

 

 

1.3.

Centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per le Facoltà, i Dipartimenti e le strutture organizzative;

 

 

 

 

1.4.

Centri in cui si esplichino collaborazioni con enti pubblici e privati.

 

 

 

2.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la disponibilità di personale, strutture e risorse finanziarie stabilisce l’attivazione dei Centri.

 

 

3.

Le modalità per l’istituzione, per l’organizzazione, per il funzionamento e per la verifica del perseguimento delle finalità istitutive dei Centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

 

CAPO IV

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

MUSEI, ARCHIVI

 

Art. 31


1.

L’Università promuove l’acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario, documentale e museale nonché la diffusione dell’informazione anche mediante l’integrazione con il servizio bibliotecario nazionale; promuove altresì la tutela e la valorizzazione dei beni di sua proprietà di interesse storico, artistico, culturale, naturalistico, didattico, scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati.

 

 

2.

Le biblioteche, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo.

 

 

3.

L’organizzazione del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinata da un Regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

4.

L’Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 32

Pianta organica del personale Amministrativo e Tecnico

 


1.

L’Università, nell’ambito  della sua autonomia, adotta la pianta organica del personale amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, con decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

 

 

2.

La pianta organica, redatta tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie e delle esigenze di funzionalità e di rinnovamento delle strutture organizzative dell’Ateneo, sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a periodica revisione secondo modalità stabilite nel Regolamento del personale dell’Ateneo.

 

 

 

 

Art. 33

Direttore Amministrativo

 


1.

Il Direttore Amministrativo attua le direttive degli organi di governo per assicurare l’organizzazione e il buon funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi dell’Ateneo; assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo medesimi; è responsabile degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica un’attività di direzione e controllo del personale amministrativo e tecnico, incluso quello dirigenziale; è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi.

 

 

2.

L’incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a persona di adeguata competenza, in conformità all’Art. 17 comma 110 della legge 127/97. L’incarico di Direttore Amministrativo cessa con il termine del mandato rettorale e può essere rinnovato.

Il Direttore Amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto con provvedimento motivato del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.

 

 

3.

Il Direttore Amministrativo propone la nomina di un Vice Direttore Amministrativo con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti o qualifiche equiparate o tra i vice dirigenti in servizio presso l’Università. Il Vice Direttore Amministrativo è nominato con decreto del Rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell’incarico del Direttore Amministrativo.

 

 

 

 

Art. 34

Funzioni dirigenziali

 


1.

I Dirigenti ed i titolari di incarichi di livello dirigenziale attuano, per la parte  di rispettiva competenza nell’ambito delle direttive impartite dal Direttore Amministrativo, i programmi ed i progetti deliberati dagli Organi di governo dell’Ateneo. Essi sono responsabili dei risultati dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi prefissati, della corretta ed efficiente gestione tecnico – amministrativa e finanziaria.

 

 

2.

I regolamenti del personale individuano le competenze dei Dirigenti e dei titolari di incarico di livello dirigenziale, sulla base dell’organizzazione delle strutture amministrative e tecniche dell’Ateneo, delle disposizioni normative vigenti che si applicano all’Università.

 

 

 

TITOLO V

AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE, GESTIONALE E NEGOZIALE

 

Art. 35

Disposizioni generali

 


1.

L’Università ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale sulla base della legislazione vigente compatibile con l’autonomia dell’Università, dello Statuto e di apposita regolamentazione.

 

 

2.

Le entrate dell’Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell’ambito della legislazione vigente che si applica all’Università,  da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni.

 

 

3.

L’Università ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, sulla base della normativa vigente compatibile con la propria autonomia, dello Statuto e di apposita regolamentazione.

 

 

4.

L’Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni ed a società di capitali in Italia ed all’estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca ed in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

 

 

 

Art. 36

Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, l’attività gestionale e negoziale

 

1.

I criteri della gestione amministrativa, finanziaria, gestionale e negoziale dell’Università sono disciplinati da apposito regolamento.

 

 

2.

Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico ed i Dipartimenti, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

 

Art. 37

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia finanziaria, amministrativa, contabile.

 

E’ attribuita autonomia finanziaria, amministrativa, contabile ai Dipartimenti, e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ai Centri di cui all’Art.30 del presente Statuto, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

 

TITOLO VI

RAPPORTI CON ALTRE FORMAZIONI SOCIALI

 

Art. 38

Disposizioni generali

 


1.

L’Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica.

 

 

2.

L’Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con Enti ed imprese locali, regionali, nazionali ed internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l’altro l’istituzione di borse di studio, nonché l’attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

 

 


3.

L’Università può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare, per contratto a tempo determinato non superiore all’anno, attività didattiche integrative per gli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici. Le modalità di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

 

 

4.

I rapporti esterni dell’Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria. Ne fissa anche i criteri, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità.

 

 

5.

L’Università può partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale,  anche con le relative prestazioni d’opera,  per conto di Enti pubblici e privati. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento.

 

 

6.

L’Università può stipulare accordi di collaborazione con altri Enti pubblici e privati per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune.

 

 

7.

L’Università, a conferma di un consolidato e storico rapporto di collaborazione con il Comune di Parma, individua nell’Ente Civico uno degli interlocutori fondamentali con il quale stipula accordi anche di programma e convenzioni di comune interesse.

 

 

8.

L’Università collabora con altre amministrazioni pubbliche ed Enti territoriali, al fine di  rendere effettiva l’attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

 

 

 

 

Art. 39

Partecipazione ad organismi privati

 


1.

L’Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca, alla formazione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, secondo quanto previsto dall’Art. 35.

 

 

2.

La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

 

 

3.

La partecipazione dell’Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

 

 

 

 

3.1.

livello universitario dell’attività svolta;

 

 

 

 

 

3.2.

disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

 

 

 

 

3.3.

destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all’Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento della ricerca di base;

 

 

 

 

3.4.

espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell’Università in occasione di aumenti di capitale;

 

 

 

 

3.5.

limitazione del concorso dell’Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

 

 

 

 

3.6.

la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

4.

La partecipazione dell’Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

 

 

5.

La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell’Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale dell’Università. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere senz’altro consentita in occasione di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all’art. 7, comma 1 lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

 

6.

Degli organismi pubblici o privati cui l’Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40

Rapporti con il Sistema Sanitario

 


1.

Al fine di garantire le necessarie connessioni tra i compiti di didattica, di ricerca e di assistenza per assicurare la più ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione e l’aggiornamento di coloro che operano nell’area sanitaria, l’Università può predisporre appositi accordi per la disciplina dei rapporti tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le altre Facoltà interessate con le amministrazioni pubbliche e/o private operanti nell’ambito sanitario.

 

 

2.

Le forme di cooperazione devono essere coerenti e compatibili con il principio di assoluta preminenza ed autonomia di formazione e di ricerca dell’Università e quindi delle sue Facoltà, nel rispetto dei propri fini istituzionali, assumendo specifiche modalità di salvaguardia e verifica di tali compiti e di valutazione delle attività complessivamente svolte.

 

 

 

Art. 41

Invenzioni conseguite nell’ambito dell’Università

 


1.

L’attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall’Università, è regolata in via generale dalla legislazione vigente.

 

 

2.

In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all’Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All’autore o autori spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all’importanza economica dell’invenzione.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

 

Art. 42

Disposizioni generali

 

1.

L’Università persegue la sua autonomia attraverso l’emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalità istituzionali.

 

 

2.

I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dello Statuto. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all’albo dell’Università, salvo che non sia diversamente disposto. Sono altresì pubblicati nel Bollettino ufficiale dell’Università.

 

 

3.

Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all’organizzazione dell’Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e per le parti di loro competenza il Consiglio degli Studenti e il Consiglio del personale tecnico - amministrativo.

 

 

4.

Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l’ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati, di laurea, di diploma, di scuola diretta a fini speciali, di scuola di specializzazione, di dottorato, di perfezionamento ed eventuali altre attività formative, è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il Consiglio degli studenti.

 

 

5.

Il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza, la contabilità, l’attività gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell’Università, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il Regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.

 

 

6.

Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

 

 

7.

I regolamenti riguardanti il personale tecnico - amministrativo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali e il Consiglio del personale tecnico - amministrativo.

 

 

8.

Il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università per conto terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

 

 

9.

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti e richiederne parere all’altro organo.

 

 

Art. 43

Regolamenti delle strutture

 

1.

I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

 

 

2.

I regolamenti sono emanati dal Rettore, previo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all’albo dell’Università, salvo che non sia diversamente disposto.

 

 

3.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.

 

 

4.

Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.

 

 

 

 

 

TITOLO VIII

NORME FINALI

 

Art. 44

Norme di attuazione

 

1.

Il presente Statuto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

2.

Le norme di attuazione dello Statuto sono demandate al Regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo Statuto ed ai regolamenti che si rendessero necessari per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali.

 

 

3.

I regolamenti di cui al comma 2 saranno emanati entro due anni dall’entrata in vigore dello Statuto.

 

 

4.

Fino all’entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti compatibili con lo Statuto.

 

 

5.

Per tutto quanto non specificato nello Statuto e nei regolamenti si applicano le norme disciplinanti profili dell’ordinamento universitario che non contrastino con lo Statuto e con i regolamenti.

 

 

Art. 45

Revisione dello Statuto

 

1.

La revisione dello Statuto è approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta a maggioranza assoluta dei componenti.

 

 

2.

Le modifiche dello Statuto entrano in vigore all’inizio dell’anno accademico successivo a quello della relativa emanazione salvo che non sia diversamente disposto.

 

 

Art. 46

Norme per il funzionamento degli organi

 

1.

La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o non  eletti sia superiore alla metà dei componenti dell’organo.

 

 

2.

Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali.

 

Art. 47

Norme di richiamo

 

Ai fini del presente Statuto e dei connessi regolamenti, quando non diversamente specificato, si intendono:

 

 

·    per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo;

 

 

 

·    per docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

 

 

 

·  per ricercatori o ricercatori confermati si intendono anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento;

 

 

 

·    per studenti: si intendono gli iscritti ai corsi di laurea e di diploma, alle scuole di specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali, ai dottorati di ricerca nonché ad altri corsi che il regolamento didattico di Ateneo equipari esplicitamente agli studenti;

 

 

 

·  per personale tecnico - amministrativo si intendono i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

 

Art. 48

Organi in carica

 

1.

Il Rettore, i Presidi, i Presidenti o i Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione o nomina. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo Statuto.

 

 

2.

Entro dieci mesi dall’entrata in vigore dello Statuto si provvederà a rinnovare il Consiglio di Amministrazione ed a costituire il nuovo Senato Accademico.

 

Art. 49

Strutture didattiche

 

Nelle more di adozione del regolamento didattico di Ateneo, le strutture didattiche ed i relativi ordinamenti, sono quelli di cui alle disposizioni del Regio Decreto 14 ottobre 1926 n. 2406 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 50

Dipartimenti e Centri interdipartimentali

 

1.

I Dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto sono mantenuti nell’attuale configurazione, salvo che non si rendano necessarie modifiche al loro assetto in attuazione del Regolamento Generale di Ateneo.

 

 

2.

Sono mantenuti allo stesso modo di cui al comma 1 i Centri interdipartimentali esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

 

 

 

 

 

Art. 51

Biblioteche, Musei, Archivi, Centri

 

Le Biblioteche, i Musei, gli Archivi e tutti i Centri sono mantenuti nell’attuale configurazione fino a che non si provvederà a dare attuazione alle disposizioni dello Statuto ed a modificare i loro ordinamenti di Ateneo.

 

Art. 52

Istituti

 

1.

Gli Istituti e le strutture ad essi assimilate attualmente esistenti presso l’Ateneo saranno soppressi entro tre anni dall’entrata in vigore dello Statuto.

 

 

2.

Dall’entrata in vigore dello Statuto non sarà possibile, di norma, per i docenti attualmente in servizio, afferire ad Istituti diversi né sarà possibile, di norma, assegnare a tali strutture personale tecnico, ausiliario o amministrativo.

 

 

3.

Entro il termine indicato nel comma 1 i docenti afferenti agli attuali Istituti dovranno esprimere dichiarazione di opzione per l’afferenza ad uno dei Dipartimenti già costituiti o proporre, qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente Art. 50 comma 1, la costituzione di un nuovo Dipartimento secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo

 

 

4.

Nel caso in cui il professore o il ricercatore non abbia optato per l’afferenza a un Dipartimento, il Senato Accademico, sentito l’interessato, individua la struttura di riferimento.

 

 

5.

Agli effetti delle elezioni dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico, fino all’esaurimento degli Istituiti esistenti, l’elettorato passivo si intende esteso ai Direttori di Istituto e l’elettorato attivo si intende esteso a tutti i docenti afferenti all’Istituto.

 

Art. 53

Altre strutture

 

Tutte le unità amministrative esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, non indicate nei precedenti articoli, sono mantenute nell’attuale configurazione, salvo che non si rendano necessarie modifiche al loro assetto in attuazione del Regolamento generale di Ateneo.

 

 

Tabella A

 

 

STRUTTURE DIDATTICHE

 

 

 

FACOLTA’

 

 

Giurisprudenza

 

Medicina e Chirurgia

 

Farmacia

 

Lettere e Filosofia

 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

 

Medicina Veterinaria

 

Economia

 

Ingegneria

 

Agraria

 

Architettura

 

Scienze Politiche

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA

 

Facoltà di Agraria

Laurea in Scienze e tecnologie alimentari

Diploma in Tecnologie alimentari

 

Facoltà di Economia

Biennio propedeutico [                        Laurea in Economia e commercio

                                                            Laurea in Economia aziendale

                                                            Laurea in Economia e Finanza

                                                            Laurea in Marketing

Laurea in Economia politica

Laurea in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche

Laurea in Economia e Metodi Quantitativi

Diploma in Economia e amministrazione delle imprese

Diploma in Statistica e Informatica per la gestione aziendale

Diploma in Economia Industriale

Diploma in Economia delle Aziende non profit

Diploma in Operatore finanziario

 

Facoltà di Farmacia

Laurea in Farmacia

Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche

Diploma in Informazione scientifica sul farmaco

Diploma in Tecniche erboristiche

Diploma in Operatore Tecnico di Laboratorio farmaceutico

 

Facoltà di Giurisprudenza

Laurea in Giurisprudenza

Laurea in Scienze dell’Amministrazione

Diploma in Servizio sociale

Diploma in Diritto Sindacale e Relazioni Industriali

Diploma in Consulente del lavoro

Diploma in Operatore giudiziario

Diploma in Operatore giuridico d’impresa

 

 

 

Facoltà di Ingegneria

Laurea in Ingegneria civile

Laurea in Ingegneria elettronica

Laurea in Ingegneria meccanica

Laurea in Ingegneria gestionale

Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni

Laurea in Ingegneria informatica

Diploma in Ingegneria dell’automazione

Diploma in Ingegneria delle infrastrutture

Diploma in Ingegneria informatica

Diploma in Ingegneria meccanica

Diploma in Ingegneria elettronica

Diploma in Edilizia

Diploma con didattica a distanza in Ingegneria informatica

Diploma con didattica a distanza in Ingegneria meccanica

 

Facoltà di Lettere e Filosofia

Laurea in Lettere

Laurea in Filosofia

Laurea in Lingue e letterature straniere

Laurea in Lingue e letterature straniere moderne

Laurea in Conservazione dei beni culturali

Laurea in Psicologia

Laurea in Scienze dell’educazione

Laurea in Sociologia

Diploma Universitario in Operatore dei Beni Culturali

Diploma Universitario in Tecniche dell'Imprenditoria Musicale

 

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Diploma in Fisioterapista

Diploma in Logopedista

Diploma in Tecnico audiometrista

Diploma in Tecnico audioprotesista

Diploma in Ortottista-Assistente in oftalmologia

Diploma in Infermiere

Diploma in Ostetrica/o

Diploma in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Diploma in Neurofisiopatologia

 

 

Facoltà di Medicina Veterinaria

Laurea in Medicina Veterinaria

 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Laurea in Matematica

Laurea in Fisica

Laurea in Chimica

Laurea in Chimica industriale

Laurea in Scienze biologiche

Laurea in Scienze geologiche

Laurea in Scienze naturali

Laurea in Scienze ambientali

Laurea in Scienza dei materiali

Laurea in Biotecnologie

Diploma in Metodologie fisiche

Diploma in Chimica (orientamento tecnologia dell’imballaggio e del confezionamento)

Diploma in Scienza dei Materiali

Diploma in Scienze Biologiche

 

Facoltà di Scienze Politiche

Laurea in Scienze Politiche

 

Facoltà di Architettura

Laurea in Architettura

 

 

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

 

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Fisica sanitaria

 

Facoltà di Economia

Amministrazione industriale

Tecnici dell’amministrazione aziendale

 

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Informatica

 

 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

 

Facoltà di Giurisprudenza

Notariato

Discipline del lavoro

Diritto ed economia delle organizzazioni industriali

 

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Allergologia ed immunologia clinica

Anatomia patologica

Anestesia e rianimazione

Biochimica e chimica clinica

Cardiochirurgia

Cardiologia

Chirurgia generale

Chirurgia maxillo-facciale

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Chirurgia vascolare

Dermatologia e venereologia

Ematologia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Gastroenterologia

Geriatria

Ginecologia ed Ostetricia

Idrologia medica

Igiene e medicina preventiva

Malattie dell’apparato respiratorio

Malattie infettive

Medicina del lavoro

Medicina fisica e riabilitazione

Medicina interna

Medicina legale

Microbiologia e virologia

Nefrologia

Neurologia

Neurofisiopatologia

Neuropsichiatria infantile

Oftalmologia

Oncologia

Ortopedia e traumatologia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Psichiatria

Radiodiagnostica

Radioterapia

Urologia

 

Facoltà di Medicina Veterinaria

Medicina e chirurgia del cavallo

Patologia e clinica degli animali d’affezione

Sanità animale, allevamento e produzione zootecniche

Alimentazione animale

Tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale

Sanità pubblica veterinaria

Chirurgia veterinaria

Clinica bovina

Diritto e Legislazione veterinaria

Patologia suina

 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Scienze e tecnologie dei materiali

Chimica e tecnologia alimentari

 

Facoltà di Lettere e Filosofia

Storia dell’arte

 

Facoltà di Economia

Economia e tecnica del commercio internazionale

Economia Agro-alimentare

 

Facoltà di Farmacia

Farmacia ospedaliera

Farmacia industriale

 

 

Scuola di Specializzazione per Insegnanti di Scuola Secondaria