UNIVERSITA' DI PARMA
PREINTESA SULL’APPLICAZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITA’ 1999/2001

 L’Università degli Studi di Parma, riconoscendo l’importante ruolo del personale amministrativo e tecnico, attua la valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite attraverso l’esperienza lavorativa.
L’applicazione del CCNL 1998/2001 è rivolta, in sede decentrata, a tutto il personale in servizio, con gradualità, tempi e modalità da concordare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
L’Università, valutate le piattaforme presentate dalla rappresentanze sindacali del personale amministrativo e tecnico, pone a disposizione, per il trattamento integrativo accessorio, le somme che risultano dai prospetti allegati.
Le parti prendono atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 1 dicembre ha chiesto di acquisire, ai fini della certificazione delle compatibilità dei costi della contrattazione integrativa rispetto ai vincoli di bilancio, e come previsto dall’art. 5 comma 3 del CCNL l’ipotesi di accordo integrativo e la rappresentazione analitica dei fondi del trattamento accessorio (art. 67 CCNL) utilizzando i modelli allegati al verbale del collegio n. 71 in data 1 dicembre 2000 e portati a conoscenza anche della parte sindacale.
L’amministrazione consegna i prospetti relativi alla costituzione del Fondo per la progressione economica e la produttività collettiva ed individuale relativi agli anni 2000 e 2001, da allegare al presente schema di accordo, segnalando che la somma ulteriormente a disposizione ai sensi dell’art. 67 comma 4 del CCNL per l’anno 2000 è già stata quantificata in L. 1.600.000.000 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 dicembre 2000 mentre, per quanto concerne il 2001, tale somma andrà reperita utilizzando in parte l’avanzo di amministrazione 2000 ed in parte ove necessario il fondo di riequilibrio che verrà erogato dal MURST nel 2001.
Ai fini riepilogativi si prende atto che:

I. il fondo di cui all’art. 70 del CCNL per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP ammonta annualmente a L. 334.493.000 eventualmente incrementabile dello 0,45% del monte salari 1997 ai sensi della lettera c) art. 70, a valere sull’ammontare del fondo di cui all’art. 67.

II. Il fondo per lavoro straordinario ammonta a L. 874.856.000

III. il fondo di cui all’art. 67 ammonta a L. 3.308.494.000

Le parti concordano di procedere immediatamente alla attribuzione della quota minima di L. 6.000.000 spettante al personale della categoria EP in attesa di definire i criteri e di determinare gli importi sulla base di quanto previsto dal CCNL.
Il fondo precitato verrà inoltre incrementato dai compensi per lavoro straordinario, ed accessori destinati l’anno prima al personale della qualifica D che è transitato nella qualifica EP.
L’Università pone inoltre a disposizione le risorse erogate dal MURST per l’applicazione del CCNL, nel rispetto del limite di spesa del 90% complessivo per il personale docente ricercatore, amministrativo e tecnico rispetto al FFO, tenendo conto anche delle programmazioni delle esigenze annuali e triennali di personale previste dal CCNL.
L’amministrazione universitaria fa presente di aver proceduto agli inquadramenti previsti in applicazione del CCNL, in particolare per quanto riguarda quelli previsti dall’art. 74 commi 3, 4, 5 a) e b).
Le parti convengono di dare urgentemente corso alle procedure di cui all’art. 56 commi 2 e 3 nonché a quelle previste dall’art. 74 comma 5 lettera c). Per quest’ultimo le procedure avverranno nei confronti di tutto il personale delle ex qualifiche V, VII e VIII che produca istanza previa comunicazione da parte dell’amministrazione di apertura dell’inizio del procedimento.
Le procedure, previa condivisione dei criteri generali di valutazione, consisteranno in:

  1. per il personale appartenente alla ex V qualifica - valutazione dell'esperienza lavorativa acquisita, mediante esame del curriculum presentato dall'interessato e degli altri atti presenti nel fascicolo personale;

  2. per il personale appartenente alla ex VII ed VIII qualifica - corso di aggiornamento professionale con prova idoneativa finale volta ad accertare sia la professionalità raggiunta nel corso degli anni che il grado di apprendimento nel corso di formazione. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di aggiornamento professionale, coloro che abbiano già partecipato a corsi di formazione indetti o autorizzati dall'Ateneo per l'accesso a pari qualifiche; tali dipendenti dovranno comunque sostenere la prova idoneativa finale di cui sopra.

  3. per il personale appartenente alla ex-VII qualifica che svolga o abbia svolto incarichi di responsabilità' conferiti con atto formale prima della data di sottoscrizione del contratto nazionale, verrà seguita la procedura di cui al precedente punto 1);

  4. per il personale appartenente alla ex VIII qualifica che svolga o abbia svolto incarichi di responsabilità conferiti con atto formale prima della data di sottoscrizione del contratto nazionale verrà seguita la procedura di cui al precedente punto 1).

In caso di valutazione non favorevole, il predetto personale di cui ai punti 3) e 4) potrà comunque partecipare al corso di aggiornamento con prova finale descritto al punto 2).

A tutto il personale saranno applicate le medesime modalità alla maturazione della prescritta anzianità nell'arco della vigenza contrattuale.
L’applicazione dell’art. 56 (progressione economica all'interno delle fasce) avverrà nei confronti di tutto il personale che abbia maturato almeno 3 anni di anzianità, ex art. 56 comma 2, - anzianità calcolata secondo il disposto di cui all’art. 75 lettera f) - che non rientri negli automatismi contrattuali e non rientri o non benefici dell'applicazione dell'art. 74, comma 5, lettera c), con le seguenti modalità: attivazione delle procedure valutative per il passaggio del personale avente diritto sulla base dei seguenti criteri concordati ai sensi dell'art. 59, comma 1, CCNL:, che verranno successivamente concordati nel dettaglio con modalità da definire in sede di contrattazione:

a. anzianità di servizio senza essere incorsi in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto ( censura).

b. accertamento del curriculum, qualità della prestazione resa ed esperienze professionali.

Per il personale che abbia maturato la prescritta anzianità alla data del 31.01.2001 si provvederà alla verifica d'ufficio delle predette condizioni. Al restante personale saranno applicate le medesime modalità alla maturazione della prescritta anzianità nell'arco della vigenza contrattuale, previa domanda dell'interessato.
Il personale appartenente all’ex IV qualifica verrà inquadrato nelle posizioni economiche, in relazione alle attività svolte, con modalità da concordare.
Il personale appartenente all’ex VI qualifica verrà inquadrato nelle posizioni economiche o nella categoria superiore in relazione al grado di responsabilità ed autonomia della funzione svolta, con modalità da concordare.
Le indennità di responsabilità di cui all’art. 63, del CCNL, verranno corrisposte con effetto 9/8/2000 al personale dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche. L'importo dell'indennità da attribuire sarà individuato sulla base del modello di valutazione che verrà definito in un prossimo incontro.
La corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato avverrà per il personale appartenente alla categoria EP che svolga incarichi di particolare responsabilità conferiti con atto formale prima della data del 31.12.1999 con la decorrenza di cui all'art. 70, comma 1 e con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico se successivo al 31.12.99.
Le parti convengono sulla necessità di implementare il fondo di cui all’art. 70, aumentandolo secondo quanto previsto dal comma 2 lettera c)
Le parti riconoscono alla formazione il valore di risorsa strategica la cui finalità è quella di contribuire alla crescita del personale ed all’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dall’Ente. La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono oggetto di una programmazione annuale i cui contenuti saranno contrattati dalle parti, e avranno come destinatari i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
La programmazione annuale è uno degli strumenti di promozione della professionalità da attuarsi con criteri di equità, tali da garantire il diritto soggettivo alla formazione, nel rispetto della normativa di cui agli artt. 4 e 45 del CCNL.
La frequenza ai corsi la cui partecipazione è autorizzata dall’Ente e che si concludono con la verifica del grado di accrescimento professionale conseguito, dà luogo a crediti formativi validi ai fini della progressione orizzontale e verticale.
L’amministrazione si impegna alla definizione entro il 1/4/2001 del regolamento di Ateneo per le procedure selettive previste dall'art. 57.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del contratto collettivo, la presente ipotesi di preintesa sarà inviata al collegio dei revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.
L'amministrazione si impegna a rispettare le fasi contrattuali così come scandite dall'art.63 commi 1 e 2 e provvederà a informare sulle posizioni cui conferire le indennità per le categorie di cui all'art.63 comma 3 e la categoria EP.

Parma, 31 gennaio 2001