PROPOSTA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER L'APPLICAZIONE

 DEL C.C.N.L. 1998-2001

 

A seguito dell'implementazione del C.C.N.L. 1998-2001, la C.G.I.L e la Rappresentanza Sindacale Unitaria C.G.I.L. presentano al Magnifico Rettore la presente proposta come schematico documento di indirizzo per aprire un tavolo negoziale per l'applicazione del contratto del comparto Università.

 La C.G.I.L e la RSU C.G.I.L. si impegnano a fare applicare nella sua globalità il C.C.N.L per tutti gli istituti contrattuali immediatamente attuabili e a definire, contestualmente i criteri, le modalità e i tempi per l'applicazione del Contratto Integrativo. Il contratto rappresenta un'occasione storica per superare, da una parte l'inadeguatezza del vecchio ordinamento professionale del personale tecnico ed amministrativo, per abolire le rigidità proprie  dell'ordinamento professionale per qualifiche e profili; dall'altra, pone con forza l'esigenza di una adeguata valorizzazione del personale sia sotto il profilo della crescita professionale, sia sotto quello retributivo.

Con il nuovo contratto occorre, dunque, concretizzare un nuovo assetto professionale del personale tecnico ed amministrativo quale importante premessa per un nuovo ordinamento professionale. E' un obiettivo a cui l'Università di Parma non può assolutamente rinunciare, nel quadro del processo di autonomia pienamente sancito dallo Statuto.

            Il nuovo ordinamento professionale si baserà sulla riorganizzazione delle attività in 4 categorie e la istituzione di nuove figure professionali. Importante è la istituzione di nuove figure professionali, in quanto non può essere sottaciuto che nelle Università esistono situazioni per cui posizioni/funzioni apparentemente identiche, tali non sono nella sostanza. E ciò con riferimento a due elementi principali:

- la complessità delle strutture di riferimento;

- le caratteristiche funzionali e professionali di chi occupa la posizione/funzione.

Per la piena e corretta applicazione del C.C.N.L. si rende necessario, entro il 31/12/2001, l'emanazione del nuovo ordinamento professionale, che preveda tra l'altro la definizione delle categorie  che devono raggruppare un insieme di conoscenze, capacità, competenze, professionalità in riferimento alla complessità di funzioni, alla responsabilità piena e diretta

 Per ciascuna categoria, che dovrà essere omogenea per funzioni, responsabilità ed autonomia, dovrà essere definita la professionalità che identifica compiti e responabilità.

E' indispensabile, inoltre, che l'Amministrazione proceda entro il 31/12/2001 all'emanazione di una nuova Ordinanza che definisca compiutamente la struttura organizzativa dell'intero Ateneo. 

Si rende necessario fin d'ora prevedere la determinazione della massa salariale nelle percentuali previste dal C.C.N.L. per quantificare le risorse necessarie da destinare ai diversi istituti contrattuali (risorse aggiuntive, progressione economiche orizzontali, norma transitoria per i passaggi di categoria, reintegro fondo produttività).

L'Amministrazione al riguardo deve impegnarsi a destinare i fondi necessari, lasciando inalterato l'attuale fondo per il trattamento accessorio. 

Quantificate le risorse, la C.G.I.L. e la RSU-C.G.I.L chiedono all'Amministrazione la immediata applicazione dei seguenti istituti contrattuali.

Applicazione art. 56 comma 3 (inquadramento nella categoria B2 del personale degli ex livelli 2° e 3°).      -

Applicazione art.56 (progressione economica all'interno della categoria per tutto il personale  dell'ex livello 4° - inquadramento nella categoria B4). Trascorsi 12 mesi  il personale inquadrato nella categoria B2 viene, automaticamente inquadrato nella categoria B4.

Applicazione art.74 comma 3° e 4°  (personale dell'ex 5° e 7° qualifica assunto per concorso a prescindere dal titolo di studio posseduto).  Inquadramento di detto personale rispettivamente nella categoria C1 e D1.

Applicazione art.74 comma 5 lettera c) al personale delle ex qualifiche 5°, 7° e 8° per il passaggio rispettivamente nelle categorie C1, D1 ed EP1, con le seguenti modalità: emissione immediata dei decreti di inquadramento per tutto il personale in possesso di cinque anni di anzianità nelle ex qualifiche. Per il personale non in possesso del titolo di studio previsto per la fascia superiore e con una anzianità inferiore ai 5 anni, partecipazione a domanda ad un breve corso di formazione da espletare entro il 31.12.2000 e comunque riconoscimento dei benefici economici per detto personale a partire dalla data 31.12.2000.

Applicazione art.74 comma 5 lettere a) e b) (personale laureato della ex 8° qualifica che svolga incarichi conferiti con atto formale anteriore 1.1.1998 per i quali è richiesta l'abilitazione professionale e personale dell'ex 8° qualifica di cui al comma 2 e 3 dell'art.46 del C.C.N.L. 21 5 1996.

Inquadramento nella categoria EP1 del personale dei Laboratori tecnici, Laboratori informatici ed equivalenti che ha la responsabilità diretta di impianti, laboratori, officine o strutture di rilevante complessità ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 382/80, svolgendo attività di studio o di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure degli impianti, collabora all'attività didattica dei docenti e partecipa a gruppi di ricerca con funzioni di responsabilità.

Inquadramento nella categoria D1 del personale con funzioni di responsabile operativo dei Laboratori tecnici, Laboratori informatici ed equivalenti con compiti organizzativi delle unità operative, in relazione a programmi di ricerca di base e finalizzata con autonome capacità di utilizo di strumenti, tecniche e collaborazione all'attività didattica dei docenti

Inquadramento nella categoria C1 del personale tecnico di laboratorio addetto a mansioni tecniche specializzate che richiedono la valutazione di merito, nell'ambito di procedure concordate con compiti di supporto alle esperienze didattiche e di ricerca

Applicazione art. 56 (progressione economica all'interno delle categorie per tutto il personale in servizio che non rientra negli automatismi contrattuali e nell'applicazione dell'art. 74 comma 5 lettera C).

Il personale della ex 6° qualifica viene inquadrato in C4. Il personale che ricopre, o ha ricoperto per un periodo di almeno sei mesi,  con atti formali funzioni di responsabilità, viene inquadrato nella categoria C5.

Entro il 28.02.2001 il personale inquadrato nella categoria C5 che svolga incarichi conferiti con atti formali e che si configurano come attività di responsabilità e di autonomia, viene inquadrato, previa presentazione di autocertificazione sulle mansioni svolte,  nella categoria D1 o EP1, secondo il grado di responsabilità e di autonomia della funzione svolta e comunque nella stessa categoria del personale che svolge medesime mansioni e funzioni.

Definizione entro 60 giorni dalla firma del contratto dei criteri di selezione per i neo assunti

Definizione entro il 1.02.2001 del regolamento di Ateneo per le procedure selettive previste dall'art. 57 riservate al personale in posseso della prescritta anzianità in servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Determinazione nell'esercizio finanziario 2001 del fondo da destinare all'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art.67) nonchè del fondo per la retribuzione di posizione alla categoria EP (art.62).