REGOLAMENTO PER LA MOBILITA’ INTERNA


Art. 1 Norme generali.

Il presente regolamento disciplina i trasferimenti di personale tecnico-amministrativo tra le strutture dell’Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Amministrazione.
Il procedimento di mobilità del personale tra le strutture costituisce esercizio del potere di organizzazione del lavoro dell’Amministrazione, in un contesto di oggettive necessità di funzionamento dei servizi e dei processi interni anche in considerazione del miglior inserimento del personale nell’organizzazione del lavoro.
Il Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, informate le Organizzazioni Sindacali e  le Rappresentanze Sindacali Unitarie, provvede alla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra le strutture dell’Ateneo.
Il procedimento di mobilità deve tener conto:
- delle dotazioni organiche del personale tecnico amministrativo e della programmazione del fabbisogno di personale;
- della preventiva e motivata valutazione delle esigenze di servizio e della funzionalità delle strutture interessate;
- dell’interesse del lavoratore ad una migliore collocazione per favorirne lo sviluppo professionale;
- delle esigenze fondate su ragioni di salute accertate dall’Amministrazione;
- della preventiva audizione degli interessati;
- della categoria e dell’area professionale di appartenenza del dipendente, nonché delle competenze professionali acquisite dal dipendente, nonché delle funzioni già attribuite con atto formale, fermo restando la richiesta dell’interessato di rinuncia alle predette funzioni.

Art. 2 Trasferimenti su domanda.
I trasferimenti su domanda sono disposti sulla base di una selezione effettata a seguito di bando di mobilità interna emanato con Decreto Rettorale.
 Il bando, emanato ogni qual volta si verifichi la necessità di assegnare personale ad una struttura, è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Ateneo; dell’emanazione del bando, informate OO.SS. e le R.S.U., verrà data pubblicità nella pagina Web.
I posti vacanti, prima di essere coperti da vincitori di concorso, dovranno essere messi a bando di mobilità.
Gli interessati possono presentare al Rettore, entro i termini previsti dal bando, motivata domanda di mobilità, allegando curriculum professionale  del lavoro espletato presso  l’Università che consenta una utile valutazione in merito alla professionalità acquisita ed alle aspirazioni personali.
Il Rettore dispone l’accoglimento o meno delle domande  in base ai seguenti criteri:
competenze professionali del dipendente in rapporto alle necessità della struttura di destinazione;
esigenze ed obiettivi di funzionalità delle strutture di provenienza e di destinazione;
motivazioni rilevanti espresse dall’interessato tra cui i motivi di salute, di famiglia e di relazione con l’ambiente lavorativo.
I provvedimenti di mobilità sono notificati ai dipendenti interessati ed ai responsabili delle strutture interessate. Le decisioni assunte saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo dell’Ateneo e ne verrà data pubblicità nella pagina Web. Gli interessati potranno proporre ricorso al Rettore entro 10 giorni dalla notifica.
Le domande non accolte saranno considerate decadute e non potranno essere considerate valide per successive procedure di mobilità;
Non può essere presentata domanda di trasferimento prima di un anno dal provvedimento di assunzione ovvero dall’ultimo provvedimento di assegnazione ad una struttura.

Art. 3 Trasferimenti per esubero di personale
1.  Potranno essere disposti, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie,  trasferimenti per esubero di personale presso la struttura di appartenenza conseguenti alla riorganizzazione della struttura stessa, dopo che sia stata data possibilità agli interessati di altra soluzione di mobilità e previo un necessario aggiornamento ed una riqualificazione professionale mediante appositi percorsi formativi.


Art. 4 Trasferimenti di ufficio
1. I trasferimenti di ufficio sono disposti per motivate ed urgenti esigenze di servizio, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
2. Si intende per motivata ed urgente esigenza di servizio una imprevista ed improvvisa necessità di coprire un posto la cui non copertura pregiudica il funzionamento della struttura.
3. Il trasferimento d’ufficio è provvisorio, della durata massima di un anno; il posto sarà effettivamente coperto mediante mobilità interna  o assegnazione di personale neoassunto nella tornata immediatamente successiva al trasferimento a condizione che l’interessato inoltri istanza in tal senso.
4. I trasferimenti d’ufficio sono disposti inoltre per:
- sopravvenuta inidoneità alle mansioni cui il dipendente è adibito certificata dalla Commissione Medico Collegiale competente;
- necessità di personale su posti in cui è prevalente lo svolgimento di funzioni implicanti un elevato livello di riservatezza  (Rettorato, Direzione Amministrativa), fermo restando il mantenimento del posto di provenienza;
5. Gli interessati possono, entro dieci giorni dalla notifica, presentare ricorso al Rettore.
6. Agli interessati, e per conoscenza alle R.S.U., ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento di attuazione vigente presso l’Amministrazione, è data comunicazione dell’inizio del procedimento amministrativo che condurrà all’adozione del provvedimento di trasferimento.

Art. 5 Trasferimenti temporanei.
L’Amministrazione, per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio può disporre trasferimenti temporanei di personale tecnico-amministrativo con l’assenso degli interessati ed informate le OO.SS. e le R.S.U..
Il provvedimento di trasferimento temporaneo deve essere motivato e contenere i termini iniziali e finali del trasferimento. La durata del trasferimento non può essere superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Art. 6 Norme transitorie.
Entro sei mesi dall’emanazione del presente Regolamento, l’Amministrazione procederà alla revisione delle precedenti assegnazioni temporanee.
Entro lo stesso termine l’Amministrazione procederà alla valutazione delle domande di mobilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,  che verranno tenute in considerazione in occasione del primo bando utile.