REGOLAMENTO
PER LA MOBILITA’ INTERNA
Art. 1 Norme generali.
Il presente regolamento disciplina i trasferimenti di personale
tecnico-amministrativo tra le strutture dell’Università degli Studi di Parma,
di seguito denominata Amministrazione.
Il procedimento di mobilità del personale tra le strutture costituisce
esercizio del potere di organizzazione del lavoro dell’Amministrazione, in un
contesto di oggettive necessità di funzionamento dei servizi e dei processi
interni anche in considerazione del miglior inserimento del personale
nell’organizzazione del lavoro.
Il Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, informate le
Organizzazioni Sindacali e le
Rappresentanze Sindacali Unitarie, provvede alla ripartizione del personale
tecnico-amministrativo tra le strutture dell’Ateneo.
Il procedimento di mobilità deve tener conto:
- delle dotazioni organiche del personale tecnico amministrativo e della
programmazione del fabbisogno di personale;
- della preventiva e motivata valutazione delle esigenze di servizio e della
funzionalità delle strutture interessate;
- dell’interesse del lavoratore ad una migliore collocazione per favorirne lo
sviluppo professionale;
- delle esigenze fondate su ragioni di salute accertate dall’Amministrazione;
- della preventiva audizione degli interessati;
- della categoria e dell’area professionale di appartenenza del dipendente,
nonché delle competenze professionali acquisite dal dipendente, nonché
delle funzioni già attribuite con atto formale, fermo restando la richiesta
dell’interessato di rinuncia alle predette funzioni.
Art. 2 Trasferimenti su domanda.
I trasferimenti su domanda sono disposti sulla base di una selezione
effettata a seguito di bando di mobilità interna emanato con Decreto Rettorale.
Il bando, emanato ogni qual volta
si verifichi la necessità di assegnare personale ad una struttura, è reso
pubblico mediante affissione all’Albo dell’Ateneo; dell’emanazione del
bando, informate OO.SS. e le R.S.U., verrà data pubblicità nella pagina
Web.
I posti vacanti, prima di essere coperti da vincitori di concorso, dovranno
essere messi a bando di mobilità.
Gli interessati possono presentare al Rettore, entro i termini previsti dal
bando, motivata domanda di mobilità, allegando curriculum professionale
del lavoro espletato presso l’Università
che consenta una utile valutazione in merito alla professionalità acquisita
ed alle aspirazioni personali.
Il Rettore dispone l’accoglimento o meno delle domande
in base ai seguenti criteri:
competenze professionali del dipendente in rapporto alle necessità della
struttura di destinazione;
esigenze ed obiettivi di funzionalità delle strutture di provenienza e di
destinazione;
motivazioni rilevanti espresse dall’interessato tra cui i motivi di salute, di
famiglia e di relazione con l’ambiente lavorativo.
I provvedimenti di mobilità sono notificati ai dipendenti interessati ed ai
responsabili delle strutture interessate. Le decisioni assunte saranno rese
pubbliche mediante affissione all’albo dell’Ateneo e ne verrà data
pubblicità nella pagina Web. Gli interessati potranno proporre ricorso al
Rettore entro 10 giorni dalla notifica.
Le domande non accolte saranno considerate decadute e non potranno essere
considerate valide per successive procedure di mobilità;
Non può essere presentata domanda di trasferimento prima di un anno dal
provvedimento di assunzione ovvero dall’ultimo provvedimento di assegnazione
ad una struttura.
Art. 3 Trasferimenti per esubero di personale
1. Potranno essere disposti, dandone preventiva informazione alle
Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, trasferimenti per esubero di personale presso la struttura di
appartenenza conseguenti alla riorganizzazione della struttura stessa, dopo che
sia stata data possibilità agli interessati di altra soluzione di mobilità e
previo un necessario aggiornamento ed una riqualificazione professionale
mediante appositi percorsi formativi.
Art. 4 Trasferimenti di ufficio
1. I trasferimenti di ufficio sono disposti per motivate ed urgenti esigenze
di servizio, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali e
alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
2. Si intende per motivata ed urgente esigenza di servizio una imprevista ed
improvvisa necessità di coprire un posto la cui non copertura pregiudica il
funzionamento della struttura.
3. Il trasferimento d’ufficio è provvisorio, della durata massima di un
anno; il posto sarà effettivamente coperto mediante mobilità
interna o assegnazione
di personale neoassunto nella tornata immediatamente successiva al trasferimento
a condizione che l’interessato inoltri istanza in tal senso.
4. I trasferimenti d’ufficio sono disposti inoltre per:
- sopravvenuta inidoneità alle mansioni cui il dipendente è adibito
certificata dalla Commissione Medico Collegiale competente;
- necessità di personale su posti in cui è prevalente lo svolgimento di
funzioni implicanti un elevato livello di riservatezza
(Rettorato, Direzione Amministrativa), fermo restando il mantenimento del
posto di provenienza;
5. Gli interessati possono, entro dieci giorni dalla notifica, presentare
ricorso al Rettore.
6. Agli interessati, e per conoscenza alle R.S.U., ai sensi della legge 241/90 e
del Regolamento di attuazione vigente presso l’Amministrazione, è data
comunicazione dell’inizio del procedimento amministrativo che condurrà
all’adozione del provvedimento di trasferimento.
Art. 5 Trasferimenti temporanei.
L’Amministrazione, per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio può
disporre trasferimenti temporanei di personale tecnico-amministrativo con
l’assenso degli interessati ed informate le OO.SS. e le R.S.U..
Il provvedimento di trasferimento temporaneo deve essere motivato e contenere i
termini iniziali e finali del trasferimento. La durata del trasferimento non può
essere superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici.
Art. 6 Norme transitorie.
Entro sei mesi dall’emanazione del presente Regolamento,
l’Amministrazione procederà alla revisione delle precedenti assegnazioni
temporanee.
Entro lo stesso termine l’Amministrazione procederà alla valutazione delle
domande di mobilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, che verranno tenute
in considerazione in occasione del primo bando utile.