PRINLESS
Decreto Ministeriale 19 marzo 2010 n. 51
Bando PRIN 2009 Procedure per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale.
Art. 3
1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) possono essere relativi ad ognuna delle 14 aree disciplinari di cui al citato D.M. n. 175 del 2000, e presentare un costo massimo di € 500.000.
2. Il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. Natura, metodologia e obiettivi di ciascun progetto devono essere chiaramente definiti, caratterizzati da un alto livello scientifico, comparabile con quello della ricerca avanzata in campo internazionale, e devono altresì poter essere ragionevolmente portati a termine nel periodo di durata del finanziamento concesso.
3. Ciascun progetto di ricerca è sviluppato in una o più unità operative e deve essere coordinato da un professore, o da un ricercatore del ruolo universitario, o da un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, o da un ricercatore a tempo determinato di cui all'art.1, comma 14 della legge 230/05, denominato Coordinatore scientifico. Il Coordinatore scientifico, oltre all'attività di coordinamento dovrà, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca.
STATO DELL’ARTE
Editoria scolastica e libri di testo in italia e in europa tra otto e novecento Educazione e politica in italia dalla caduta del fascismo ai giorni nostri Equivalenze e disequivalenze della didattica universitaria on line. Modelli pedagogici, processi didattici, ambienti virtuali ed integrati e criteri di valutazione della qualità Guerre e culture di guerra nella storia d'Italia La formazione degli adulti tra le due guerre mondiali La pedagogia critica nella ricerca attuale. Modelli teorici e percorsi formativi: una ricostruzione internazionale Per un atlante storico dell'istruzione maschile e femminile dall'eta' delle riforme al 1859 Un'analisi comparata tra antichi stati italiani. Editoria scolastica e libri di testo in italia e in europa tra Otto e Novecento
Art. 5
1. Ciascun progetto è valutato da due revisori indipendenti (scelti dalla Commissione sulla base dei contenuti del progetto e delle parole chiave indicate dai proponenti), che devono rilasciare, per via telematica, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità. Ai revisori è garantito l'anonimato. A ciascuno dei revisori è riconosciuto un compenso, il cui importo sarà determinato con successivo provvedimento nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003.
2. La procedura valutativa si svolge per via telematica, garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:
a) rilevanza, originalità e possibile impatto della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte: fino a punti 30;
b) possibilità di conseguire nei tempi previsti i risultati attesi e coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino a punti 10;
c) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico, dei responsabili di unità e delle unità operative nel loro complesso, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni secondo criteri di valutazione scientifica internazionali, ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 20
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How do you shoot the devil in the back? What if you miss?
(Roger "Verbal" Kint)