Scuola Diretta ai Fini Speciali  In Fisica Sanitaria  per Diplomati
 
 
14.10.1988.       GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.     Serie generale n°. 242
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.  
8 febbraio 1988.  

Modificazioni allo statuto dell'Universita degli studi di Parma 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma,approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successivce modificazioni ed integrazioni; 

Visto il testo unico della légge  sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 

Visto il regio decreto-lcgge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio  1936, n. 73; 

Visto il regio decrcto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifcazioni; 

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; 

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale ncl suo parere, 

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 

Decreta: 

• Lo statuto dell'Universita degli studi di Parma, 
approvato e modificato con i decreti indicati nelle 
premesse, è ulteriormente modificato come appresso: 

Art. 1.  

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini 
speciali, all'art. 361 contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Parma, e' aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali con la denominazione: «fisica sanitaria».- 

Art. 2.  

Dopo l'art. 405, con il conseguente scorrimento della 
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i 
seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione dellae scuola diretta a fini spcciali in fisica sanitaria. 

Scuola diretta a fini speciali in fsica sanitaria 
 
 

Art. 406.—E' istituita una scuola diretta a fini specialiin fisica sanitaria presso l'Università di Parma. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel campo della .radioprotezione e delle tecnologie biomediche. 
- La scuola rilascia il diploma di tecnico in fisica sanitaria. 

- Art. 407.—La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecento ore di insegnamento e cento ore di attivita' pratiche guidate. 
In base alle strutture disponibili, acquisite anche attraverso convenzioni con enti pubblici e privati, la scuola è in grado di accettare un numcro massimo di iscritti deterrninati in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti. 

- Art. 408.—Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di medicina e chirurgia cui afferiscono gli 
insegnamenti degli istituti di scienze fisiche, igiene e 
cattedra biologia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. 

-Art. 409.—Gli insegnamenti impartiti sono i scguenti: 

1° Anno: 

elementi di matematica e statistica (semestrale); 
elementi di biologia (semestrale); 
elementi di chimica (semestrale); 
igiene ambientale e del territorio (semestrale); 
fisica; 
laboratorio di elcttronica; 
elementi di informatica. 

2" Anno 

fisica biomedica 
radioprotczione 
laboratorio di dosimetria; 
strurnentazione biomedica (semestrale); 
statistica sanitaria (semestrale). 

Non sono ammesse abbreviazioni di corso. 

-Art. 410.—L'attività pratica, svolta all'interno degli 
insegnamenti, comporta esercitazioni sulla materia 
trattata nel corso. 

-Art. 411.—Il tirocinio obbligatorio, si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola nell'ambito di uno dei corsi del secondo anno ed ha durata di ottanta ore. 

-Art. 412—La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono con una prova orale in due sessioni una estiva ed una autunnale. Gli esami semestrali possono cssere sostenuti già alla fine del corso. Per sostenere gli esami del secondo anno occorre avere sostenuto gli esami del primo anno. L'esame di elementi di matematica e statistica dovrà comunque, procedere gli esami di fisica cd elementi di informatica. 

-Art. 413. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predispostodurante il tirocinio. 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti perla registrazione e sarà pubblicato oella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1988 

COSSIGA 
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione