DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
8 febbraio 1988.
Modificazioni allo statuto dell'Universita degli studi di Parma
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma,approvato
con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successivce modificazioni
ed integrazioni;
Visto il testo unico della légge sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-lcgge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decrcto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifcazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità
accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche
proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art.
17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle
deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma,
e convalidati dal Consiglio universitario nazionale ncl suo parere,
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
• Lo statuto dell'Universita degli studi di Parma,
approvato e modificato con i decreti indicati nelle
premesse, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1.
Nella normativa generale per le scuole dirette a fini
speciali, all'art. 361 contenente l'elencazione delle scuole dirette
a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Parma,
e' aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali con la denominazione:
«fisica sanitaria».-
Art. 2.
Dopo l'art. 405, con il conseguente scorrimento della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i
seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione dellae scuola
diretta a fini spcciali in fisica sanitaria. |
Scuola diretta a fini speciali in fsica sanitaria
Art. 406.—E' istituita una scuola diretta a fini specialiin fisica
sanitaria presso l'Università di Parma. La scuola ha il compito
di preparare personale con competenze specifiche nel campo della .radioprotezione
e delle tecnologie biomediche.
- La scuola rilascia il diploma di tecnico in fisica sanitaria.
- Art. 407.—La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecento ore di insegnamento e cento ore di attivita' pratiche
guidate.
In base alle strutture disponibili, acquisite anche attraverso convenzioni
con enti pubblici e privati, la scuola è in grado di accettare un
numcro massimo di iscritti deterrninati in dieci per ciascun anno di corso
e per un totale di venti studenti.
- Art. 408.—Concorre alla costituzione della scuola la facoltà
di medicina e chirurgia cui afferiscono gli
insegnamenti degli istituti di scienze fisiche, igiene e
cattedra biologia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata
la sede della direzione della scuola.
-Art. 409.—Gli insegnamenti impartiti sono i scguenti:
1° Anno:
elementi di matematica e statistica (semestrale);
elementi di biologia (semestrale);
elementi di chimica (semestrale);
igiene ambientale e del territorio (semestrale);
fisica;
laboratorio di elcttronica;
elementi di informatica.
2" Anno
fisica biomedica
radioprotczione
laboratorio di dosimetria;
strurnentazione biomedica (semestrale);
statistica sanitaria (semestrale).
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
-Art. 410.—L'attività pratica, svolta all'interno degli
insegnamenti, comporta esercitazioni sulla materia
trattata nel corso.
-Art. 411.—Il tirocinio obbligatorio, si svolge sotto la guida
di un docente designato dal consiglio della scuola nell'ambito di uno dei
corsi del secondo anno ed ha durata di ottanta ore.
-Art. 412—La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è
obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono con una prova orale in due
sessioni una estiva ed una autunnale. Gli esami semestrali possono cssere
sostenuti già alla fine del corso. Per sostenere gli esami del secondo
anno occorre avere sostenuto gli esami del primo anno. L'esame di elementi
di matematica e statistica dovrà comunque, procedere gli esami di
fisica cd elementi di informatica.
-Art. 413. — L'esame di diploma consiste nella presentazione
e discussione di un elaborato predispostodurante il tirocinio.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti perla registrazione
e sarà pubblicato oella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1988
COSSIGA
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
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