Associazione Italiana degli Storici dell'Arte Medioevale

Statuto

Art.1- L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI STORICI DELL'ARTE MEDIOEVALE (AISAME) è un'associazione nazionale, senza fini di lucro.

I suoi scopi sono:

  1. favorire lo sviluppo degli studi storici e metodologici dell'arte medioevale;
  2. intraprendere iniziative per la conoscenza, valorizzazione e tutela delle testimonianze della cultura figurativa e urbanistica medioevale;
  3. stimolare e coordinare la diffusione di informazione relativa agli studi e ricerche pubblicati od intrapresi nel campo delle discipline legate alla cultura medioevale;
  4. assicurare rapporti permanenti tra gli storici dell'arte medioevale, promuovere riunioni, seminari, convegni sia in ambito nazionale che internazionale;
  5. studiare i metodi idonei al miglioramento dei mezzi di ricerca e di insegnamento e promuovere il potenziamento degli strumenti di lavoro degli storici dell'arte medioevale;
  6. partecipare alle iniziative di cooperazione nazionali ed internazionali

Art.2 - La sede dell'Associazione sarà presso l'Università di appartenenza del Presidente.

Art.3 - Possono fare parte della ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI STORICI DELL'ARTE MEDIOEVALE (AISAME), come soci ordinari: docenti di discipline storico artistiche e archeologiche di ambito medioevale nelle università italiane, docenti delle stesse discipline delle università straniere, rappresentanti di istituzioni pubbliche quali musei, istituti di conservazione e di catalogazione ed eventuali studiosi indipendenti.

L'ammissione avviene a domanda, per cooptazione, da parte dell'Assemblea, riunita in sessione ordinaria. L'ammissione è approvata dalla maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea può nominare dei soci onorari. I soci onorari sono invitati a partecipare alle riunioni dell'assemblea, ma non hanno diritto di voto: possono tuttavia ricevere incarichi speciali, nel quadro delle attività dell'Associazione, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI STORICI DELL'ARTE MEDIOEVALE (AISAME) si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente. Può riunirsi anche su richiesta di almeno dieci Soci Ordinari.

Art.4 - L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito dall'Assemblea dei soci; i Soci Onorari non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

Il mancato pagamento della quota associativa equivale a tacita dimissione.

Art.5 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere e da altri otto membri.

L'assemblea dei soci può nominare un Presidente Onorario della Associazione.

Art.6 - L'Assemblea si compone dei Soci Ordinari, come già specificato nel precedente Art.3, e vi partecipano, senza diritto di voto, i Soci Onorari.

L'Assemblea elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve essere un professore ordinario di discipline storico-artistica di ambito medioevale.

Il Consiglio Direttivo, al suo interno, designa ancora un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere, nomina inoltre due Revisori dei Conti da individuarsi nella sede di appartenenza del Presidente.

L'Assemblea ha poteri su ogni questione concernente il proprio finanziamento e l'adempimento dei compiti statutari.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide se espresse dalla maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascuno dei soci presenti non può rappresentare, per delega, più di due altri soci.

Le deliberazioni debbono constare da verbale, compilato a cura del Segretario ed inserite in apposito registro a pagine numerate, recanti in calce le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario.

L'ordine del Giorno è preparato dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicato ai soci all'atto della convocazione almeno dieci giorni prima e, in caso di urgenza, anche via fax, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo e tutte le altre cariche compresi i Revisori dei Conti restano in carica tre anni rinnovabili e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art.7 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le circostanze ordinarie. Convoca il Consiglio Direttivo e prepara l'Ordine del Giorno provvisorio.

Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione; il Presidente può delegare al Vice-Presidente, il quale, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo ed il consuntivo relativi alla gestione dei fondi finanziari dell'Associazione.

Egli si incarica di ricevere la quota associativa ed ogni altro provento, ed effettua i pagamenti disposti dal Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e prepara i rapporti annuali sull'attività della Associazione.

L'Assemblea può costituire commissioni o gruppi di lavoro particolare e ne nomina i componenti; i Presidenti delle Commissioni o Gruppi di lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo.

Art.8 - Le cariche del Presidente, di Vice-Presidente, di segretario e di tesoriere sono gratuite e danno diritto a conseguire il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Art.9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione,
  2. dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

Art.10 Costituiscono entrate dell'Associazione:

  1. le quote associative ed eventuali altri contributi dei soci,
  2. le eventuali sovvenzioni 'una tantum' disposte dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti Pubblici o da Enti Privati,
  3. i proventi derivanti da eventuali disposizioni legislative emanate a favore dell'Associazione,
  4. gli interessi attivi e gli altri redditi patrimoniali,
  5. le somme incassate per lasciti, donazioni ed altri atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Art.11 - I fondi disponibili dell'Associazione, di cui non si prevede un immediato utilizzo, possono essere impiegati:

  1. in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati,
  2. in depositi fruttiferi presso Istituti di credito pubblico,
  3. in conti correnti postali,
  4. in beni mobili o altri investimenti solidi e remunerativi,

questi ultimi investimenti debbono essere deliberati all'unanimità dalla Giunta Esecutiva e sottoposti alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art.12 - l'esercizio finanziario dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI STORICI DELL'ARTE MEDIEVALE (AISAME) ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati della relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art.13 - In caso di scioglimento dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI STORICI DELL'ARTE (AISAME) l'Assemblea nomina due liquidatori e delibera la destinazione dell'eventuale patrimonio di sua pertinenza, devolvendolo ad istituzioni culturali operanti nel campo delle discipline storico-artistiche.

Art.14 - Le modifiche al presente statuto possono essere introdotte in assemblea plenaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Parma, 15.11.1999

I firmatari:

Arturo Carlo Ottaviano Quintavalle - Maria Andaloro - Antonio Cadei - Enrico Castelnuovo - Arturo Calzona - Giuseppa Zanichelli - Francesco Gandolfo - Anna Rosa Masetti - Giovanni Lorenzoni - Marina Righetti - Fulvio Zuliani - Giuseppina Belli